Cassazione Penale, Ordinanza n. 35101/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., con le aggravanti di cui ai commi 2-bis e 2-sexies. La pena era di un anno e sei mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante del comma 2-bis; con il secondo ha formulato analoghe censure sull’aggravante del comma 2-sexies. La Corte ha rilevato che i motivi erano assertivi, privi di specificità e riproponevano doglianze già esaminate, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata né indicare puntualmente le ragioni di diritto e i relativi riferimenti. La decisione d’appello aveva escluso elementi che rendessero oggettivamente inevitabile il sinistro e interrompessero il collegamento con lo stato di ebbrezza; aveva inoltre considerato congetturale e non corroborata dalle prove l’ipotesi difensiva di un ritardo tra il sinistro e la trasmissione della richiesta d’intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano privi della necessaria specificità e non criticavano puntualmente le ragioni della sentenza d’appello. Ha ritenuto che la motivazione di merito sulle aggravanti fosse priva di aporie logiche: quanto al comma 2-bis, non risultavano circostanze esterne idonee a rendere inevitabile il sinistro e a recidere il nesso con la condizione di ebbrezza; quanto al comma 2-sexies, la deduzione sul presunto ritardo nella richiesta d’intervento era congetturale e smentita, o comunque non sostenuta, dagli elementi acquisiti. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta l’importo della sanzione.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Santinon Thomas ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia in data 20 novembre 2025 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Treviso che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett c), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed Euro 10.000;00 di ammenda.
La norma individua la fattispecie di guida in stato di ebbrezza contestata e confermata nei giudizi di merito; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la responsabilità, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d. S. ha posto in rilievo, che nessun dato restituisce la connpresenza di circostanze esterne da cui dedurre l'oggettiva inevitabilità del sinistro e la cesura della connessione tra il verificarsi di questo e la condizione di ebbrezza dell'imputato.
Nel caso concreto, la valutazione dell’aggravante non era superata dalla difesa: non emergevano circostanze esterne che rendessero oggettivamente inevitabile il sinistro e recidessero la connessione tra il suo verificarsi e lo stato di ebbrezza.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con riguardo al secondo profilo, ha, invece, ritenuto, con motivazione priva di aporie logiche, che l'assunto difensivo sul presunto ritardo tra il momento di verificazione del sinistro e l'orario di trasmissione della richiesta di intervento sia meramente congetturale e disancorato dagli elementi probatori acquisiti.
La censura relativa all’aggravante è stata ritenuta priva di fondamento argomentativo perché basata su un presunto ritardo non sostenuto dagli elementi probatori acquisiti.
art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al 2pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche, confrontandosi criticamente con le ragioni della decisione impugnata e indicando puntualmente le ragioni di diritto e i pertinenti riferimenti alla motivazione; la mera riproposizione di doglianze già respinte, in forma assertiva e senza critica analitica, è inammissibile.
- La valutazione dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, C.d.S. può essere mantenuta quando non emergano circostanze esterne dalle quali desumere l’oggettiva inevitabilità del sinistro e la cesura del collegamento tra il sinistro e la condizione di ebbrezza.
- Una deduzione difensiva relativa a un presunto ritardo nella trasmissione della richiesta d’intervento non scalfisce la decisione di merito se è meramente congetturale e priva di riscontro negli elementi probatori acquisiti.
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