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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23260/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, riformando il primo grado, aveva escluso la restituzione integrale di somme prelevate dal marito tra il 1998 e il 1999 dal libretto e dal conto cointestati, ritenendole proventi dell'attività separata consumati (art. 177 lett. c) c.c.). La ricorrente sosteneva che le somme derivavano da acquisti/investimenti su titoli anch'essi cointestati e quindi rientravano nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., e denunciava l'omesso esame della rilevanza del dossier titoli cointestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi congiunti che denunciavano la mancata valutazione della cointestazione dei conti e del deposito titoli. La Cassazione ha censurato l'applicazione prevalente e prematura della regola di esclusione dei proventi ex art. 177 lett. c) senza considerare che la cointestazione costituisce indice della volontà di porre in comune gli acquisti e può comportare l'appartenenza dei titoli e delle somme alla comunione. Ha richiamato la necessità di valutare la cointestazione alla luce degli articoli 1854 e 1298 c.c. e della giurisprudenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 177 c.c. lett. a)

    La lett. a) individua nella comunione gli acquisti compiuti durante il matrimonio; la Corte ha ritenuto che gli investimenti e titoli cointestati possano rientrare nella comunione immediata come acquisti effettuati in costanza di matrimonio.

  • art. 177 c.c. lett. c)

    La lett. c) esclude dalla comunione i proventi dell'attività separata se consumati prima dello scioglimento; la Corte ha osservato che tale norma non può essere applicata senza tener conto della cointestazione che può indicare la volontà di porre in comune gli acquisti.

  • art. 1854 c.c.

    Nel caso di conto intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto; ciò rafforza la posizione della parte non prelevante rispetto alla restituzione dei saldi/parte dei prelievi.

  • art. 1298 c.c.

    Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o creditori salvo interesse esclusivo; applicato per spiegare la ripartizione o responsabilità tra coniugi in relazione ai saldi cointestati.

  • Cass. 24061/2008

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la cointestazione dei titoli costituisce indice della volontà di mettere in comune l'acquisto e quindi appartenenza alla comunione.

  • Cass. 19015/2019

    Richiamata per il principio secondo cui la restituzione può fondarsi non solo sullo scioglimento della comunione ma anche sulla circostanza che prelievi da deposito cointestato comportino appropriazione di somme appartenenti all'altro coniuge.

  • Cass. 2597/2006

    Citat a proposito dell'orientamento che escludeva dalla comunione i proventi consumati anteriormente allo scioglimento e della sua evoluzione; utile nel bilanciamento tra norme e fattispecie concreta.

  • Cass. 21648/2010, Cass. 5652/2017, Cass. 13441/2003

    Decisioni richiamate in tema di rimedi per il coniuge non solidale e della rilevanza di strumenti come la separazione giudiziale dei beni; richiamate per contesto giurisprudenziale sulla tutela del coniuge.

Massime di principio

  • La cointestazione di conti, libretti o depositi titoli costituisce un forte indice della volontà di porre in comune gli acquisti: beni o proventi correlati possono rientrare nella comunione anche se materialmente prelevati o consumati prima dello scioglimento.
  • L'esclusione dei proventi dall'ambito della comunione ex art. 177 lett. c) non è automatica: il giudice deve valutare la fisionomia concreta delle operazioni e la presenza di elementi che dimostrino la condivisione (ad es. cointestazione, destinazione familiare, destinazione degli investimenti).
  • I prelievi effettuati da un conto o deposito cointestato possono dare luogo a rimedio restitutorio a favore dell'altro coniuge, sulla base della cointestazione e dei principi di solidarietà di cui agli artt. 1854 e 1298 c.c.
  • In casi simili il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente la rilevanza della cointestazione e del dossier titoli, evitando di applicare meccanicamente principi sulla consumazione dei proventi senza valutare la prova e la volontà delle parti.
  • Chi contesta la comunione (o l'appartenenza di determinate somme) ha l'onere di far emergere la natura dei fondi e degli acquisti; d'altro canto la cointestazione impone al giudice di considerare la presunzione di condivisione e di valutare eventuali rimedi per il coniuge non beneficiato dai prelievi.

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