Sentenza n. 12685/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 3851/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 3851/2025, e di disporre le misure necessarie per la sua esecuzione. Il ricorso si fondava sul comportamento omissivo dell’Amministrazione, che non aveva dato attuazione al titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., rilevando che l’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e si limita all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Considerato l’inadempimento allegato dalla ricorrente e l’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, cui spetterà provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 700 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, compresi quelli pronunciati dal giudice del lavoro.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Qualora il privato alleghi l’inadempimento dell’amministrazione e quest’ultima non fornisca chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta corretta esecuzione del titolo, tale inerzia può giustificare l’accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro cui dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12673/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12674/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12675/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12676/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12677/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 11 lug 2026Sentenza n. 12678/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →