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Legge

L.R. Calabria 9/2000

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.

Normativa regionaleL.R. Calabria 9/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Calabria, l’individuazione dell’ACI quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale dai contribuenti residenti in Calabria e i rapporti convenzionali con la Regione. Prevede inoltre la gestione diretta regionale di alcune funzioni di controllo, con possibile affidamento temporaneo all’ACI nel periodo transitorio, entro limiti temporali fissati fino al 31 dicembre 2005.

Riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale in Calabria

Tassa automobilistica regionale in Calabria

La legge regola, per il territorio della Regione Calabria, l’organizzazione della riscossione della tassa automobilistica regionale e alcuni profili connessi alle attività di controllo, istruttoria e gestione dei dati. Il provvedimento si innesta sulla disciplina statale richiamata dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 e individua l’ACI come soggetto operativo per specifiche funzioni.

Riscossione della tassa automobilistica

La Regione Calabria individua l’Automobile Club d’Italia quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 e limitatamente ai contribuenti residenti nella Regione. L’attività è aggiuntiva rispetto a quella già attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale e deve restare compatibile con l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche. Nell’esercizio di tale funzione, l’ACI si avvale anche delle delegazioni degli Automobile Club provinciali.

Convenzione con l’ACI per la riscossione

La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione i rapporti con l’ACI. La convenzione deve rispettare alcuni principi essenziali:

  • gratuità del servizio per i contribuenti;
  • riconoscimento all’ACI di un compenso commisurato al rimborso dei costi effettivi;
  • individuazione dell’ACI come garante verso la Regione per l’attività svolta dalle delegazioni provinciali autorizzate alla riscossione;
  • competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio.

Gestione dei controlli, funzioni propedeutiche e istruttoria

Le attività di controllo previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418, nonché le funzioni previste dallo stesso decreto, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria. Nel periodo transitorio richiamato dalla normativa statale, la Regione può però affidare in tutto o in parte all’ACI le attività di controllo, quelle propedeutiche alle funzioni previste dal decreto e l’istruttoria necessaria per la corretta applicazione delle sanzioni e per il contenzioso.

Convenzione per le attività di controllo e istruttoria

Anche per queste attività la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’ACI, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • rimborso all’ACI dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle attività affidate, secondo quanto previsto dalla convenzione;
  • efficacia della convenzione dal 1° gennaio 1999 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005;
  • obbligo per l’ACI di garantire la tutela e la riservatezza dei dati di proprietà regionale, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Attualità della disciplina

La disciplina contiene termini espressamente limitati al 31 dicembre 2005 per la convenzione relativa alle attività di controllo e istruttoria. Per tale ragione, la parte operativa della legge legata a quella convenzione risulta oggi priva di utilità pratica ed è da considerarsi sostanzialmente superata.

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