Cassazione Penale, Sentenza n. 41476/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 05/04/2024 che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 22/02/2024 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (cocaina ed eroina) nella zona universitaria di Bologna e 12 reati-fine. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) perdita di efficacia della misura cautelare perché la motivazione sarebbe stata depositata dopo 45 giorni dall'ordinanza (contestando la decorrenza dal 05/04/2024 anziché dal deposito del dispositivo del 06/04/2024); 2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestata associazione (per estemporaneità delle condotte, numero limitato di soggetti, rudimentalità del laboratorio, e negato ruolo apicale del ricorrente, ritenuto mero esecutore); 3) carenza delle esigenze cautelari considerando la buona condotta del ricorrente, il reinserimento lavorativo e la risalenza temporale dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il termine dei 45 giorni per il deposito della motivazione decorre dal deposito del dispositivo (06/04/2024) e non dalla camera di consiglio (05/04/2024), pertanto la motivazione depositata il 21/05/2024 è tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: l'ordinanza impugnata aveva ricostruito un quadro probatorio consistente (intercettazioni tra venditori e acquirenti e tra coindagati, sommarie informazioni, sequestri di circa 1200 dosi, acquisti continuativi di partite di circa mezzo chilo a prezzi indicati, vendita al dettaglio, organizzazione logistica, contabilizzazione dei profitti, pagamento di forniture e spacciatori) idoneo a sostenere la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico e il ruolo apicale del ricorrente. Analogamente le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti alla luce della personalità del ricorrente, della continuità e della gravità dell'attività contestata e della presunzione relativa collegata al delitto associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'articolazione dei motivi di ricorso alla materia strettamente necessaria; la Corte ha osservato che i motivi devono essere adeguatamente specificati e non generici
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di mancato rispetto del termine per il deposito dell'ordinanza del riesame; la Corte ha precisato che il termine decorre dal deposito del dispositivo
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che la sussistenza dell'associazione può fondarsi su elementi convergenti quali intercettazioni, sequestri significativi, organizzazione e ripartizione dei compiti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del giudizio di cassazione; la Corte ha svolto il procedimento secondo tale modalità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alle spese e agli effetti del provvedimento
Massime di principio
- Il termine dei 45 giorni per il deposito della motivazione del tribunale del riesame decorre dal deposito del dispositivo in cancelleria e non dalla data della camera di consiglio; il mancato rispetto del termine comporta la perdita di efficacia della misura solo se il termine non è stato rispettato rispetto al deposito del dispositivo
- I ricorsi contro misure cautelari devono essere specifici: censure generiche o che non affrontano i punti di fatto esposti nella motivazione del provvedimento impugnato sono spesso dichiarate inammissibili
- Per la configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la giurisprudenza valuta la convergenza di elementi indiziari (intercettazioni, sequestri di stupefacente in quantitativi significativi, acquisti continuativi, organizzazione della logistica, ripartizione dei compiti, contabilizzazione dei profitti, modalità uniformi di operare)
- Le condizioni personali favorevoli del ricorrente (lavoro, buona condotta, tempo trascorso) sono rilevanti ma vengono bilanciate con la gravità indiziaria e con la presunzione relativa di esigenze cautelari propriamente connessa ai delitti associativi e al narcotraffico
- In materia cautelare le valutazioni di merito del tribunale del riesame (sull'idoneità delle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria) sono sindacabili in Cassazione solo sotto profili di specifica illogicità, genericità o violazione di norme di diritto
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