Cassazione Penale, Ordinanza n. 11561/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della condotta nel delitto di favoreggiamento personale. Secondo il ricorso, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato il quadro fattuale, mentre la difesa sosteneva che la condotta dovesse essere sussunta in una diversa figura di reato meno grave. La Suprema Corte rileva però che il ricorso non censura reali illogicità della motivazione, ma si limita a contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito. La Corte di appello aveva invece motivato in modo adeguato il concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente sequestrato, richiamando intercettazioni telefoniche e l'ammissione dell'imputato circa la conoscenza della presenza della droga nel ricovero sul fondo della madre da due-tre settimane prima del sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse solo fattuale e non idonea a evidenziare vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che il favoreggiamento personale non è configurabile quando la condotta agevolatrice sia posta in essere nel corso di un reato permanente, poiché tale condotta integra, salvo diversa previsione, concorso nel reato permanente stesso. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo, ma la decisione valorizza la ricostruzione probatoria del giudice di merito fondata su intercettazioni e ammissioni dell'imputato, senza rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 378 c.p.
richiamato solo per il principio secondo cui il favoreggiamento personale non è configurabile se la condotta agevolatrice è posta in essere durante la consumazione di un reato permanente, risolvendosi in concorso nel reato presupposto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione in cassazione non può risolversi in una mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e sorretta da elementi probatori specifici.
- Nel caso di reato permanente, la condotta di agevolazione posta in essere durante la perdurante consumazione del fatto non integra favoreggiamento personale, ma si colloca normalmente nel concorso, almeno morale, nel reato permanente stesso, salvo diversa previsione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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