Cassazione Penale, Sentenza n. 23882/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di applicazione della pena n. 266/2013 emessa dal GIP di Rovigo per il reato di cui all'art. 346 c.p., in ragione dell'abolitio criminis determinata dalla L. 3/2019. Il GIP ha respinto l'istanza ritenendo che la condotta non fosse divenuta penalmente irrilevante poiché sarebbe assorbita da altre fattispecie (art. 346-bis c.p. o art. 640 c.p.). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo in particolare (i) illegittima adozione de plano dell'ordinanza fuori dai casi previsti dall'art. 666 c.p.p. (violazione delle garanzie procedurali e mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero); (ii) errore di diritto sulla presunta continuità normativa tra art. 346 e art. 346-bis c.p.; (iii) che, ove la continuità normativa riguardasse solo parte della fattispecie, andava disposta la revoca parziale della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo ritenuto assorbente. Ha stabilito che l'ordinanza è viziata perché adottata de plano in mancanza dei presupposti dell'art. 666, comma 2, c.p.p., e senza osservare le forme previste dai commi 3 e 4 (udienza in camera di consiglio con partecipazione del difensore e del pubblico ministero). Tale illegittimità costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo - ufficio GI per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen.
Norma che consente la revoca della sentenza di applicazione della pena per cause come l'abolitio criminis; utilizzata come titolo dell'istanza proposta dal ricorrente
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura relativa agli incidenti di esecuzione: il comma 2 consente al giudice dell'esecuzione una decisione de plano solo per manifesta inammissibilità per difetto di condizioni di legge o mera riproposizione; i commi 3 e 4 prescrivono l'udienza in camera di consiglio con preventiva comunicazione e con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto violata tale disciplina, con conseguente nullità assoluta del provvedimento emesso de plano senza i requisiti.
art. 346 cod. pen.
Fattispecie originaria per la quale era stata applicata la pena; la sua abrogazione (L. 3/2019) era al centro della domanda di revoca (abolitio criminis). La Corte non ha deciso nel merito sulla continuità normativa, avendo accolto il motivo procedurale.
art. 346-bis cod. pen.
Norma invocata dal GIP come fattispecie che renderebbe ancora penalmente rilevante la condotta precedentemente punita ai sensi dell'art. 346; l'esistenza di continuità normativa tra art. 346 e 346-bis è controversa e oggetto di pronunce contrastanti.
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività della legge penale più grave e operatività della legge più favorevole; richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione all'interpretazione della continuità normativa e agli effetti dell'abolitio criminis
L. 3 del 2019
Intervento legislativo che ha abrogato la fattispecie dell'art. 346 c.p.; è il motivo sostanziale alla base della richiesta di revoca per abolitio criminis
Massime di principio
- Una decisione del giudice dell'esecuzione adottata de plano è ammissibile solo se ricorre manifesta inammissibilità della richiesta per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di istanza già rigettata; in tutti gli altri casi è obbligatoria l'udienza in camera di consiglio con partecipazione del PM e del difensore.
- La violazione delle forme previste dagli artt. 666, commi 2-4 c.p.p. si configura come nullità assoluta della decisione e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente annullamento senza rinvio.
- Quando la doglianza verte sull'abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione deve valutare con cautela la eventuale sussistenza di altre fattispecie che mantengano la rilevanza penale della condotta, ma tale valutazione sostanziale non autorizza ad eludere le garanzie procedurali previste dalla legge.
- La questione della continuità normativa tra fattispecie abrogate e nuove fattispecie è spesso complessa e, in presenza di contrasto giurisprudenziale, non giustifica l'adozione de plano di decisioni differenti senza il contraddittorio procedurale.
- Se la continuità normativa riguardasse solo parte della fattispecie originaria, il rimedio corretto può essere una revoca parziale della sentenza di applicazione della pena; tuttavia ciò richiede valutazione nel merito e rispetto delle forme procedurali.
- In situazioni simili il rimedio processuale efficace contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato de plano è il ricorso per cassazione fondato sul vizio procedurale, che può portare all'annullamento senza rinvio e alla rinnovazione del procedimento davanti al giudice di merito competente.
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