Sentenza n. 753/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 672/2024, depositata il 21.06.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 672/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Firenze n. 672/2024, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva disposto l'assegnazione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l'importo complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora in caso di ulteriore ritardo o inosservanza. Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo era decorso senza esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, e ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha fissato, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine, una penalità di mora pari all'interesse legale sulle somme dovute a titolo di capitale. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare completa ed esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato e può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, anche con facoltà di delega quando ciò sia funzionale all'adempimento.
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