Sentenza n. 6540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 971 del 31 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 971 del 2025, che aveva annullato il diniego del SUAP relativo all'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale il privato
La controversia
Un'impresa di telecomunicazioni aveva impugnato il diniego del SUAP del Comune di Asola e i pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione per il Paesaggio, adottati nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica e per l'installazione di una stazione radio base. Il TAR aveva accolto il ricorso, disattendendo però il motivo relativo alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003. Il Ministero della Cultura ha proposto appello principale deducendo difetto di motivazione e violazione della disciplina paesaggistica, della legge sul procedimento amministrativo, del codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 134 c.p.a.; ha sostenuto che il TAR avesse illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della Soprintendenza, imposto un improprio obbligo di individuazione di soluzioni tecnico-ingegneristiche alternative e ritenuto prevalente l'interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione. L'impresa ha proposto appello incidentale sostenendo che la richiesta comunale di integrazione documentale del 30 aprile 2025 fosse tardiva, perché formulata oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, e comunque eccedesse la documentazione richiesta dall'allegato 12-bis, modello A, del d.lgs. n. 259 del 2003. Ha quindi dedotto che il termine di sessanta giorni fosse decorso dall'11 aprile 2025, data di presentazione telematica dell'istanza sul portale SUAP, con formazione del silenzio assenso il 10 giugno 2025, prima dell'adozione dei pareri negativi e del diniego espresso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello incidentale e riformato parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo che sull'istanza si era formato il silenzio assenso. Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 per richiedere integrazioni documentali è perentorio ai soli fini della sospensione del termine complessivo per la formazione del silenzio assenso. La presentazione dell'istanza tramite il portale nazionale SUAP individua automaticamente l'amministrazione competente e determina la ricezione dell'istanza da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva protocollazione. Poiché l'istanza era stata presentata l'11 aprile 2025, la richiesta del 30 aprile 2025 era tardiva e non poteva sospendere il termine di sessanta giorni, scaduto il 10 giugno 2025. Inoltre, la richiesta eccedeva la documentazione necessaria prevista dall'allegato 12-bis, modello A, e comprendeva attività, quali la ricerca di localizzazioni alternative e il controllo della visibilità dell'intervento, che avrebbero dovuto essere svolte dall'amministrazione sulla base della documentazione presentata. Gli atti espressi successivi alla formazione del silenzio assenso sono stati ritenuti inefficaci. L'appello principale del Ministero è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'accertamento del silenzio assenso rendeva inutilmente priva di utilità la decisione sulle censure relative al parere paesaggistico. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori, sono state poste per 3.000 euro a carico del Ministero della Cultura e per 1.000 euro a carico del Comune di Asola, a favore dell'impresa.
Norme richiamate
art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
Il termine di quindici giorni è perentorio ai soli fini della sospensione del termine per la formazione del silenzio assenso; la richiesta tardiva resta possibile e non rende illegittima la prosecuzione del procedimento, ma non sospende il termine finale.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il silenzio assenso si forma allo scadere di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza quando non sia intervenuta una determinazione o un dissenso qualificato tempestivo; gli atti espressi successivi alla formazione del silenzio assenso sono inefficaci.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
La disposizione individuava il procedimento paesaggistico nel cui ambito erano stati resi i pareri negativi, ma la decisione è stata definita sulla base della formazione del silenzio assenso previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Allegato 12-bis, modello A, d.lgs. n. 259/2003
La documentazione richiesta per l'istanza di autorizzazione delimita gli adempimenti documentali necessari; richieste ulteriori, concernenti anche localizzazioni alternative o la visibilità dell'intervento, non possono essere utilizzate per sospendere il termine quando la documentazione essenziale è completa.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine di quindici giorni entro il quale l'amministrazione può chiedere, per una sola volta, integrazioni documentali è perentorio ai fini della sospensione del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso; una richiesta tardiva non sospende tale termine.
- La presentazione di un'istanza tramite il portale nazionale SUAP determina la ricezione dell'istanza da parte del Comune territorialmente competente dalla data di trasmissione telematica, indipendentemente dalla successiva protocollazione comunale.
- Una richiesta di integrazione documentale può sospendere il termine per il silenzio assenso solo se tempestiva e riferita alla documentazione necessaria prevista dalla disciplina applicabile; non può essere utilizzata per richiedere attività valutative o istruttorie ulteriori, come l'individuazione di localizzazioni alternative, quando l'istanza è corredata dalla documentazione prescritta.
- Una volta formatosi il silenzio assenso entro il termine previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, gli atti espressi adottati successivamente dall'amministrazione risultano inefficaci e l'eventuale impugnazione avverso la sentenza che abbia annullato il diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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