Cassazione Penale, Sentenza n. 22116/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava la condanna per falsità in atto pubblico (capo A) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione (capo B). Il procedimento riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a far ottenere revisioni e abilitazioni senza i dovuti controlli alla Motorizzazione Civile di Varese: D'Angelo e Gentile erano componenti della commissione di revisione, Riva era il collettore delle somme (circa 900 euro) e Zennaro, dipendente ACI, aveva fissato la seduta esterna su richiesta dei privati. I ricorrenti hanno dedotto, fra l'altro, errori di qualificazione giuridica del fatto (contestando che si tratti di falso in atto pubblico piuttosto che di falso in certificazione amministrativa), vizi di motivazione sul concorso e sul trattamento sanzionatorio e nullità per omessa indicazione delle conclusioni di parte nella sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi: ha confermato la qualificazione del falso nella pratica di revisione come falso in atto pubblico di fede privilegiata (annullando in parte la sentenza d'appello solo per carenza motivazionale sulla posizione di Zennaro). In particolare: per Gentile, D'Angelo e Riva i ricorsi sono stati respinti e le condanne confermate (con la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di corruzione già operata in appello); la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio esclusivamente quanto alla posizione di Alessandro Zennaro, perché la motivazione non spiega adeguatamente la sua consapevolezza e adesione al progetto criminoso. Sono state rigettate le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla presunta nullità per omessa indicazione delle conclusioni. I ricorrenti soccombenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Utilizzato per la qualificazione del reato di falso nella revisione: il comma 2 è rilevante come aggravante nella fattispecie di falso in atto pubblico; il comma 1 è richiamato nella valutazione della prescrizione/riqualificazione proposta da alcune difese
art. 479 cod. pen.
Richiamato nella struttura del capo di imputazione relativo ai falsi nella revisione; utilizzato in combinazione con l'art. 476 per la ricostruzione della fattispecie
art. 477 cod. pen.
Richiamato dalle difese come possibile diversa qualificazione (falso in certificazione amministrativa), ma la Corte lo ritiene inapplicabile rispetto alla pratica di revisione qualificata come atto pubblico
art. 480 cod. pen.
Più volte invocato dalle difese (falso ideologico o in altre forme), ma la Corte ritiene che la condotta descritta integri falso in atto pubblico e non la fattispecie di cui all'art. 480
art. 319 e 321 cod. pen.
Norme sulla corruzione; il reato connesso (capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione in sede d'appello
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla doglianza sulla omessa indicazione, in sentenza di primo grado, delle conclusioni delle parti: la Corte conferma l'orientamento di legittimità che tale omissione non determina nullità
art. 110 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte ribadisce che rileva anche il contributo agevolatore non necessariamente causale
art. 69 cod. pen.
Richiamato in relazione al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ritiene che la valutazione di merito sia insindacabile se motivata e non contraddittoria
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nel ponderare gli elementi
art. 2700 cod. civ.
Usato nella disamina della nozione di efficacia fidefacente dell'atto pubblico: la Corte richiama la dottrina secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso
art. 2699 cod. civ.
Richiamato congiuntamente all'art. 2700 per distinguere atti pubblici da certificazioni amministrative e chiarire la natura del verbale di revisione
Massime di principio
- La pratica/verbale di revisione redatta dal funzionario della Motorizzazione ha natura di atto pubblico di fede privilegiata; il talloncino/tagliando applicato sulla carta di circolazione ha natura derivativa di certificazione amministrativa
- La trasformazione della falsificazione in falso in atto pubblico o in certificazione amministrativa dipende da quale documento costituisce il primo, autonomo e costitutivo passaggio documentale: se l'accertamento viene attestato dal pubblico ufficiale nella pratica, si tratta di atto pubblico
- Per configurare il concorso di persone è sufficiente un contributo apprezzabile ad agevolare il reato (anche se non causale in senso stretto); la partecipazione può assumere forma organizzativa, di garanzia o di facilitazione
- Le censure sul trattamento della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono difficilmente accolte in Cassazione se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria; la scelta della pena-base rientra nella valutazione discrezionale del giudice
- L'omessa indicazione, nella sentenza di primo grado, delle conclusioni delle parti non determina automaticamente la nullità del giudizio in Cassazione secondo consolidata giurisprudenza
- Se la motivazione del giudice di merito presenta lacune rilevanti rispetto alla responsabilità di un singolo imputato (es. mancata spiegazione della consapevolezza rispetto al progetto criminoso), la Cassazione può annullare con rinvio solo per quella posizione
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