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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22450/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309), contestata l'insussistenza della "affectio societatis" e della consapevolezza/concorso del ricorrente nella struttura criminale, la mancata prova di approvvigionamenti stabili e duraturi, il limitato arco temporale (circa due mesi) e il modesto valore della droga ceduta (circa euro 880) come insufficienti a dimostrare adesione pattizia al sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure reiterative di valutazioni di merito già esaminate e motivate congruamente dal Tribunale del riesame. Ha osservato che il controllo in sede di legittimità non consente la rivalutazione degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e priva di vizi logici o giuridici. La Corte ha confermato che le intercettazioni, le perquisizioni e gli altri elementi indiziari descritti dal Tribunale rendevano plausibile l'inserimento dello Stumpo nella struttura associativa come pusher e giustificavano la misura cautelare. Dichiarato inammissibile il ricorso, Stumpo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 11‑quater cod. pen.

    Aggravante richiamata nell'ordinanza di primo grado; la Corte del riesame ha escluso tale aggravante nell'annullamento parziale dell'ordinanza del GIP, mentre la Cassazione riporta la presenza della contestazione ma si limita a valutare la legittimità delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti e reati collegati; il ricorrente ha invocato la violazione di tale norma/its requisiti per la partecipazione associativa, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione degli indizi di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa a comunicazioni/adempimenti nei confronti dell'istituto penitenziario; la Corte ordina la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto per i necessari adempimenti.

  • Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ne trae fondamento per la condanna alla penale pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non serve a rivedere valutazioni di merito sui fatti o l'attendibilità delle prove.
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, integrate da servizi di videosorveglianza, perquisizioni e sequestri, costituiscono elementi indiziari di rilievo per desumere l'inserimento stabile di un soggetto in un'organizzazione di spaccio.
  • Per provare la partecipazione associativa (affectio societatis) non è necessario un contratto formale: rilevano elementi fattuali quali direttive ricevute dal vertice, fornitura di droga a credito, rimproveri per gestione/proventi, indirizzamento di clientela e ruolo continuativo (p. es. come pusher).
  • La durata temporale limitata o il valore economico contenuto della droga non escludono automaticamente la sussistenza di una partecipazione associativa se la qualità degli indizi indica collegamenti stabili e ruoli definiti nel sodalizio.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare è strategico dimostrare incongruenze logiche o violazioni di specifiche norme procedurali nella motivazione del giudice di merito, piuttosto che proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il giudice di legittimità verifica la coerenza logica e la conformità giuridica della motivazione del giudice di merito; se questa è adeguata, il sindacato si arresta e il provvedimento rimane confermato.
  • Quando si contesta l'applicazione di aggravanti o qualifiche associative, occorre focalizzarsi su profili che possano costituire errore di diritto o palese illogicità nelle conclusioni tratte dal giudice (p.es. mancanza di prova che colleghi il comportamento del singolo al disegno associativo).
  • Nel difendere un indagato in situazioni simili, raccogliere elementi che smentiscano stabilità delle relazioni (es. episodicità delle condotte, assenza di direttive, mancanza di disponibilità di droga a credito, assenza di clientela comune) è utile; tuttavia, tali elementi possono essere superati da prove dirette come intercettazioni che mostrino responsabilità organizzativa.

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