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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento n. 255 del 12.12.2024, recante l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base di Cellnex Italia s.p.a. a servizio della rete di telefonia cellulare di Wind Tre s.p.a. in vico al Tienna n. 22 e del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il nulla osta dell’Arpal prot. 33843 del 13.11.2024;

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione comunale all’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile e regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, con il relativo nulla osta radioprotezionistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione n. 255 del 12 dicembre 2024, conosciuta il 26 novembre 2025, e il regolamento comunale presupposto, proponendo anche motivi aggiunti. Hanno dedotto: violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, della normativa statale e regionale in materia di elettrosmog, del regolamento comunale e degli obblighi di pubblicazione, con difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e omessa ponderazione degli interessi, sostenendo che la localizzazione non fosse prevista dalla mappa, che il nuovo piano delle antenne fosse stato adottato senza adeguata partecipazione e pubblicità e che l’impianto fosse irragionevolmente collocato vicino ad abitazioni, siti sensibili e a un altro impianto; superamento dei limiti di emissione elettromagnetica; violazione delle distanze minime tra costruzioni; mancata verifica della sicurezza statica del fabbricato sottostante e violazione della normativa sismica; carenza di disponibilità giuridica dell’area e sussistenza di una servitù di altius non tollendi; difformità tra il progetto valutato dall’Arpal e quello autorizzato, nonché incertezza circa lo smantellamento dell’impianto preesistente; decadenza dell’autorizzazione per mancata realizzazione dell’opera entro dodici mesi. Con i motivi aggiunti hanno contestato anche l’applicabilità della proroga prevista dall’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022 e la pubblicazione del piano comunale modificato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbibile l’esame delle eccezioni di tardività e carenza di interesse sollevate da Wind Tre. Ha accertato che la stazione radio base autorizzata costituisce il trasferimento dell’impianto preesistente di via Mameli, identificato con la stessa denominazione e lo stesso codice, sicché non vi è duplicazione ravvicinata degli impianti e la nota tecnica del 10 dicembre 2024 non integra un progetto diverso da quello approvato. Ha ritenuto provata la pubblicazione della delibera consiliare n. 29/2024 all’albo pretorio; l’eventuale mancata pubblicazione degli allegati non determina l’illegittimità della delibera, ma incide eventualmente sul termine di impugnazione. L’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 non impone una forma partecipativa specifica e, comunque, il Comune aveva aggiornato il sito istituzionale rendendo efficace il piano. Le contestazioni sulla localizzazione attengono a valutazioni discrezionali non sindacabili in assenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento; tali vizi non sono emersi, anche perché l’impianto sostituisce quello preesistente, si trova oltre 200 metri dalla scuola e dalla chiesa e la documentazione contiene la planimetria e l’analisi degli edifici circostanti. Il motivo sulle emissioni è stato respinto perché i ricorrenti non hanno fornito prova scientifica idonea a superare il nulla osta favorevole dell’Arpal; eventuali superamenti successivi riguarderebbero la fase esecutiva e imporrebbero la riconduzione dell’impianto entro i limiti, senza incidere sull’originaria legittimità dell’autorizzazione. Gli impianti di telefonia mobile, quali opere di urbanizzazione primaria e infrastrutture tecnologiche prive di volumetria edilizia assimilabile agli edifici, non sono soggetti alle distanze previste per le normali costruzioni. Le eventuali carenze della denuncia o dell’autorizzazione sismica non si riverberano sulla legittimità del titolo edilizio; inoltre, l’opera rientra tra gli interventi di minore rilevanza per i quali è sufficiente la denuncia sismica, regolarmente presentata e corredata dalla relazione di calcolo e dall’asseverazione statica del fabbricato. È stata provata la disponibilità dell’area mediante contratto di locazione e dichiarazione di consenso della proprietaria; i ricorrenti non hanno provato né un titolo costitutivo né l’usucapione della servitù di non sopraelevazione, trattandosi di servitù non apparente non usucapibile in assenza di opere visibili e permanenti. Infine, il termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259/2003 è stato validamente prorogato di trentasei mesi mediante comunicazione effettuata prima della scadenza, in applicazione dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, ritenuto applicabile anche alle stazioni radio base. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere realizzate entro dodici mesi dall’emanazione del titolo autorizzativo.

    Il termine di dodici mesi opera per la realizzazione delle stazioni radio base, ma può essere prorogato dalla disciplina generale applicabile ai titoli edilizi quando ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere realizzate entro dodici mesi dall’emanazione del titolo autorizzativo.

    La previsione speciale deroga ai termini ordinari dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, salvo l’applicazione delle norme sulla proroga dei termini dei titoli edilizi.

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022, come modificato dal d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025

    Differimento di trentasei mesi dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai titoli abilitativi edilizi, paesaggistici ed ambientali rilasciati fino al 31 dicembre 2024.

    La proroga è applicabile anche ai lavori di costruzione di stazioni radio base, purché il termine non sia già scaduto al momento della comunicazione e non sussista una sopravvenienza pianificatoria incompatibile.

  • art. 39 d.lgs. n. 33/2013

    Pubblicazione degli atti di governo del territorio sul sito istituzionale dell’Amministrazione quale condizione per l’acquisto di efficacia.

    La norma impone la pubblicazione sul sito istituzionale, ma non prescrive una specifica forma di partecipazione; l’aggiornamento del sito può rendere efficace il piano.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

    Pubblicazione delle deliberazioni dell’ente all’albo pretorio.

    La pubblicazione della deliberazione non richiede necessariamente la pubblicazione contestuale dei relativi allegati; la mancata pubblicazione degli allegati non determina l’illegittimità della deliberazione, incidendo eventualmente sul termine per impugnarla.

  • artt. 3 e 4 d.P.C.M. 8 luglio 2003

    Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

    Il rispetto dei limiti è valutato preventivamente sulla base dei dati dichiarati; eventuali superamenti successivi riguardano la conformità dell’impianto e impongono la riduzione delle emissioni, senza determinare automaticamente l’illegittimità originaria dell’autorizzazione.

  • art. 9 d.i. 2 aprile 1968, n. 1444

    I limiti di distanza tra costruzioni non si applicano agli impianti di telefonia mobile, che per struttura e funzione non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie.

  • art. 93 d.P.R. n. 380/2001

    La denuncia dei lavori ai fini sismici deve precedere l’inizio dei lavori; l’eventuale mancanza dell’adempimento non si riverbera, secondo il principio richiamato, sulla legittimità del titolo edilizio.

  • art. 94 d.P.R. n. 380/2001

    L’autorizzazione sismica deve precedere l’inizio dei lavori quando richiesta, senza che la sua eventuale mancanza incida necessariamente sulla validità del titolo edilizio.

  • art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001

    Per gli interventi di minore rilevanza è sufficiente la denuncia ai fini sismici prevista dall’art. 93, anziché l’autorizzazione sismica.

  • art. 1061 cod. civ.

    Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione.

    Una servitù di altius non tollendi può essere usucapita soltanto se assistita da opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio; la mera possibilità di veduta non è sufficiente.

  • art. 43 c.p.a.

    È stata richiamata quale base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È stata richiamata per il deposito delle memorie conclusionali.

Massime di principio

  • L’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, ove la disciplina speciale non disponga diversamente, soggiace ai principi ordinari che regolano i titoli edilizi, inclusa la disciplina sulle proroghe dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.
  • La proroga prevista per i termini dei titoli abilitativi edilizi, paesaggistici e ambientali può applicarsi anche alle autorizzazioni per stazioni radio base, purché il termine originario non sia già scaduto al momento della comunicazione dell’interessato e non sussista una sopravvenienza pianificatoria incompatibile.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica resta circoscritto ai casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo sostituire le valutazioni discrezionali dell’amministrazione in assenza di tali vizi.
  • Il rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica verificato in sede previsionale fonda la legittimità originaria dell’autorizzazione; un eventuale superamento dei limiti accertato dopo l’attivazione dell’impianto attiene alla fase esecutiva e comporta l’obbligo di ridurre le emissioni entro i valori normativi.
  • Gli impianti di telefonia mobile, in quanto infrastrutture tecnologiche e opere di urbanizzazione primaria prive di caratteristiche assimilabili agli edifici, non sono soggetti ai limiti di distanza previsti per le normali costruzioni edilizie.
  • La mancata pubblicazione degli allegati di una deliberazione comunale all’albo pretorio non determina di per sé l’illegittimità della deliberazione, potendo incidere sul decorso del termine di impugnazione; la pubblicazione degli atti di governo del territorio sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 non richiede una specifica forma partecipativa.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

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