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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n. 69326 del 22 agosto 2025, emesso dall’UTG Prefettura di Foggia, Area IV - Sportello unico per l'immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 12 marzo 2025 (codice pratica P-FG/L/N/2025/107654); - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202501788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto prefettizio con cui è stato revocato il nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, la Prefettura ha chiarito che il diniego o la revoca erano fondati sull’asserita mancanza del requisito dell’alloggio idoneo al momento dell’ingresso del cittadino straniero in Italia quale lavoratore stagionale. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, deducendo di avere dimostrato, al momento della domanda di conversione, la disponibilità di un nuovo alloggio regolare e sostenendo che la verifica dei requisiti relativi al precedente ingresso fosse ormai definita con il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un significativo fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare. Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, mai annullato né revocato, implica che nella precedente fase procedimentale siano stati verificati i requisiti di ingresso e soggiorno, compreso quello alloggiativo. Tale fase deve quindi considerarsi definita, quale rapporto amministrativo esaurito. Ai fini della successiva conversione, il cittadino straniero doveva dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo al momento della presentazione dell’istanza, non anche possedere retroattivamente e continuativamente il medesimo requisito sin dal primo ingresso come lavoratore stagionale. La Prefettura ha irrazionalmente sovrapposto valutazioni proprie di due procedimenti distinti, introducendo un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa non previsto dal testo unico sull’immigrazione né dal relativo regolamento di attuazione. Il provvedimento impugnato è stato pertanto sospeso, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 17 dicembre 2026. Il testo contiene una contraddizione sulla regolazione delle spese: nella motivazione si afferma la compensazione delle spese della fase cautelare, mentre il dispositivo dispone la condanna al pagamento delle spese della medesima fase; non sono indicati importi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale ha ritenuto di accoglierla e ha sospeso l’atto impugnato.

  • art. 46 c.p.a.

    La Prefettura ha depositato gli atti e una relazione di chiarimenti in adempimento dell’istruttoria processuale disposta dal Tribunale.

  • testo unico sull'immigrazione

    Il Tribunale ha escluso che il testo unico preveda un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa dell’idoneità alloggiativa, ulteriore rispetto alla verifica richiesta al momento dell’istanza di conversione.

  • regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione

    Il Tribunale ha ritenuto che neppure il regolamento di attuazione preveda l’obbligo di dimostrare retroattivamente e continuativamente la sistemazione alloggiativa sin dal primo ingresso come lavoratore stagionale.

Massime di principio

  • Il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non successivamente annullato o revocato, definisce la fase procedimentale relativa alla verifica dei requisiti di ingresso e soggiorno; tali valutazioni non possono essere riaperte incidentalmente nell’ambito del distinto procedimento di conversione.
  • Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo al momento della presentazione dell’istanza, salvo una specifica diversa previsione normativa; non è legittimo imporre la prova retroattiva e continuativa dell’idoneità alloggiativa sin dal primo ingresso in Italia.
  • È irrazionale sovrapporre i requisiti e le valutazioni proprie del procedimento già concluso con il rilascio del permesso di soggiorno stagionale a quelli del successivo procedimento di conversione, quando il titolo originario non sia stato annullato o revocato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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