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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36252/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione contro due avvisi di addebito emessi dall'INPS, fondati su un verbale ispettivo che aveva ritenuto sussistente il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dal 1 aprile 2009, sul rilievo che egli fosse socio lavoratore di una società di fatto con la convivente esercente attività di ristorazione. Il tribunale ha respinto l'opposizione; la corte d'appello, dopo la produzione nel giudizio di secondo grado di una sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato, resa in un diverso giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa al medesimo verbale ispettivo, ha comunque rigettato l'impugnazione ritenendo convergenti le risultanze istruttorie. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sentenza del Tribunale di Modena n. 1602/2019 che aveva accertato l'inesistenza della società di fatto con la convivente. La censura sosteneva che la corte territoriale avrebbe dovuto attribuire rilievo a quel giudicato e adeguare ad esso la decisione, o quantomeno spiegare perché non lo considerasse e non esercitasse i propri poteri istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza invocata come giudicato esterno riguardava parti diverse e un oggetto diverso, sicché non era applicabile l'art. 2909 c.c. Né sussisteva un vizio di omesso esame o omessa pronuncia, perché la questione del giudicato era stata comunque implicitamente superata dalla soluzione data ad altra questione incompatibile. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'INPS non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione di legge, ma la Corte rileva che la doglianza tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura, senza che la Corte ravvisi un effettivo errore di valutazione delle prove censurabile in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto usare i propri poteri istruttori; la Corte non accoglie la tesi perché la censura era sostanzialmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per criticare la mancata considerazione di una sentenza prodotta in appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione, ma la Corte esclude i denunciati vizi.

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo; non emerge una sua applicazione in senso favorevole al ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte esclude che il giudicato invocato potesse spiegare effetti nel presente giudizio, perché formatosi tra parti e su oggetto diversi.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non è consentito trasformare le censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato indirettamente per escludere che il mancato esame di una questione processuale integri omessa pronuncia, trattandosi di vizio configurabile solo con riguardo alle domande di merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma del procedimento camerale non partecipato, menzionata nel provvedimento di fissazione dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme al comma 1 quater per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • L. n. 613 del 1966

    citata nel verbale ispettivo quale base normativa dell'iscrizione alla gestione commercianti.

  • L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e segg.

    citata nel verbale ispettivo quale base normativa del presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti.

  • L. n. 689 del 1981

    richiamata con riferimento al diverso giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione da cui proveniva la sentenza invocata come giudicato esterno.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è rilevante solo se si è formato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; quando parti e oggetto del giudizio siano diversi, non opera l'art. 2909 c.c.
  • L'omesso esame o l'omessa pronuncia non sono configurabili quando la questione o l'eccezione debbano ritenersi implicitamente superate dalla decisione adottata su altra questione incompatibile, che ne presupponga logicamente l'irrilevanza o l'infondatezza.
  • Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra di per sé omessa pronuncia in senso tecnico, essendo tale vizio riferibile alle sole domande di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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