Sentenza n. 6770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Lecce di rigetto dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Lo straniero, titolare dal 2012 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva impugnato il diniego dell'istanza di aggiornamento del titolo, fondato sulla mancata dimostrazione di una concreta, sussistente e idonea sistemazione alloggiativa. L'Amministrazione aveva ritenuto insufficiente il contratto di locazione prodotto, perché intestato alla cognata dello straniero e formalmente scaduto il 31 dicembre 2021, prima della presentazione dell'istanza. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo ambigua e fuorviante la documentazione e rilevando anche la mancata comunicazione delle variazioni anagrafiche. In appello sono state dedotte la violazione degli artt. 9 e 26 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 16 del d.P.R. n. 394/1999, per avere l'Amministrazione applicato la disciplina propria dell'ingresso e del primo rilascio del permesso per lavoro autonomo, senza considerare lo status di lungo-soggiornante; la violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento; nonché il difetto di istruttoria e l'erroneità della conclusione secondo cui la scadenza formale del contratto dimostrerebbe automaticamente il venir meno del requisito alloggiativo. L'appellante ha evidenziato la continuità della propria residenza presso il medesimo indirizzo dal 2012, risultante anche dal certificato di residenza rilasciato nel gennaio 2025, e la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo e annullato il decreto del Questore. Il Collegio ha rilevato che la condizione alloggiativa dello straniero risultava invariata dal 2012 e che la Questura non ne aveva contestato la veridicità, essendosi limitata a valorizzare la scadenza del contratto intestato alla cognata. La scadenza formale del contratto non determina automaticamente l'assenza del requisito, sia perché il contratto può essere soggetto a rinnovo tacito, sia perché la validità temporale del contratto costituisce soltanto un indice presuntivo e non il requisito sostanziale richiesto dalla legge. Gli artt. 9 del d.lgs. n. 286/1998 e 16 del d.P.R. n. 394/1999 richiedono la disponibilità di un alloggio idoneo e l'indicazione di un luogo di residenza, ma non impongono necessariamente la produzione di un contratto di locazione formalmente in corso di validità. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio sull'effettiva sussistenza di un alloggio stabile, idoneo ed effettivamente disponibile, anche in considerazione dello status di lungo-soggiornante e degli elementi di prova forniti dall'interessato. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
richiede che lo straniero abbia la disponibilità di un alloggio idoneo, rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero dotato dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria
Il requisito alloggiativo ha natura sostanziale e consiste nella disponibilità di un alloggio idoneo; la validità temporale del contratto di locazione non è prevista come requisito autonomo e non può fondare da sola il diniego.
art. 26 d.lgs. n. 286/1998
È stato invocato dall'appellante in relazione alla disciplina applicabile al soggiorno per lavoro autonomo, ma la decisione valorizza soprattutto la necessità di considerare lo status differenziato del titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 16 d.P.R. n. 394/1999
art. 16, comma 2, lett. c)
Impone l'indicazione di un luogo di residenza nella richiesta, ma non richiede la validità temporale formale del contratto di locazione quale unica prova della disponibilità dell'alloggio.
art. 15 d.P.R. n. 394/1999
Richiamato con riguardo all'obbligo di comunicare le iscrizioni e variazioni anagrafiche; la sua violazione non è stata ritenuta decisiva in assenza di prova del mutamento effettivo della condizione alloggiativa.
art. 7, comma 3, l. n. 223/1989
Richiamato in tema di comunicazione delle variazioni anagrafiche; la mancata rinnovazione formale della dichiarazione di residenza non dimostra, da sola, il venir meno della disponibilità dell'alloggio.
art. 1597 c.c.
La possibilità di rinnovo tacito del contratto di locazione impedisce di ricavare automaticamente dalla scadenza formale del documento l'assenza del requisito alloggiativo.
art. 1571 c.c.
Richiamato dall'appellante in relazione al rinnovo automatico del contratto di locazione, ma la decisione fonda il riferimento civilistico principalmente sulla disciplina del rinnovo tacito di cui all'art. 1597 c.c.
Massime di principio
- Per il rinnovo o l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito alloggiativo consiste nella disponibilità effettiva di un alloggio idoneo, stabile e concreto; la validità formale e temporale del contratto di locazione non costituisce, di per sé, un requisito autonomo previsto dalla legge.
- La scadenza del contratto di locazione prodotto dallo straniero non consente automaticamente di negare il rinnovo del titolo di soggiorno quando l'interessato fornisca elementi che dimostrino la continuità della residenza e della disponibilità dell'alloggio; l'Amministrazione deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio.
- Nel valutare la domanda di aggiornamento di un titolo posseduto da un lungo-soggiornante, l'Amministrazione deve considerare lo status di stabilità della permanenza e non può applicare in modo automatico la disciplina propria del primo ingresso o del primo rilascio del permesso di soggiorno.
- L'indicazione di un luogo di residenza e la produzione di un contratto di locazione rappresentano strumenti probatori del requisito alloggiativo, ma la scadenza o l'irregolarità formale del contratto non escludono necessariamente la disponibilità sostanziale dell'alloggio, che deve essere accertata in concreto.
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