Cassazione Civile, Ordinanza n. 01400/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La Corte è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla precedente sentenza di Cassazione n. 9066/2023, che aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto da una parte soccombente contro più controricorrenti. La Cancelleria aveva segnalato che nella sentenza era stata omessa la dichiarazione, prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, circa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) da parte del ricorrente soccombente. Il procedimento è stato quindi attivato d'ufficio per inserire tale statuizione nella motivazione e nel dispositivo della sentenza originaria.
La decisione
La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale e ha ordinato l'inserimento, nella sentenza n. 9066/2023, della formula che attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Ha inoltre disposto che l'ordinanza sia annotata in calce alla sentenza corretta. Nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di correzione d'ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, per la parte soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando il contributo iniziale sia dovuto. La Corte deve dare atto in sentenza della sussistenza dei presupposti processuali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
pari a quello previsto per il ricorso
L'ulteriore importo è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo.
art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
l'errore materiale ... può essere rilevato d'ufficio
L'omissione della dichiarazione sul raddoppio del contributo unificato è emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, anche d'ufficio.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il giudice dell'impugnazione deve dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se il contributo è dovuto.
- L'omessa pronuncia sulla statuizione relativa al doppio contributo unificato integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche d'ufficio.
- L'obbligo di indicare il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sussiste anche quando il contributo iniziale non sia stato versato per una causa temporanea o suscettibile di venir meno; non occorre invece la dichiarazione quando la legge esclude in modo assoluto e definitivo la debenza del contributo iniziale.
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