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Sentenza

Sentenza n. 15976/2026 - Roma, Sezione 4B

Giustizia amministrativa202312346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali che disciplinavano la procedura TOLC per l’accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria per l’a.a. 2023/2024 e graduatoria che non includeva il candidato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alle due prove TOLC per l’accesso a odontoiatria e protesi dentaria, conseguendo 48,43 alla prima prova. Per problemi di salute attestati da certificato medico non aveva presentato entro il termine dal 31 luglio al 24 agosto 2023 l’istanza di inserimento in graduatoria; l’aveva presentata il 1° settembre 2023, indicando punteggio e sedi preferite. Ha impugnato la disciplina ministeriale e direttoriale e la graduatoria che non lo includeva, deducendo: che la mancata presentazione tempestiva dell’istanza non era prevista come causa di esclusione; che si trattava di irregolarità formale, da valutare secondo favor partecipationis, trasparenza e imparzialità; difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e mancato soccorso istruttorio, anche rispetto ad altri candidati; lesione del legittimo affidamento, poiché le precedenti procedure e le istruzioni delle prove non prevedevano tale onere; necessità di rimessione in termini per le condizioni di salute e di riconoscimento dell’errore scusabile; non perentorietà del termine, anche in ragione della riapertura del portale per un altro candidato; contrasto dell’esclusione con il merito e il buon andamento; incompetenza del Direttore generale nell’introdurre un onere la cui omissione comportasse l’esclusione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’ammissione in graduatoria e, in subordine, il risarcimento. In corso di causa ha riferito di essere stato immatricolato dopo gli scorrimenti e di aver frequentato due anni e sostenuto i relativi esami, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio per trattazione congiunta con un diverso ricorso, osservando che riguardava un altro soggetto e atti del Ministero della Difesa e che l’eventuale connessione andava segnalata tempestivamente. Non ha deciso nel merito i singoli motivi di legittimità: ha dichiarato cessata la materia del contendere per fatti sopravvenuti. Il decreto presidenziale ante causam del 2 settembre 2023 aveva disposto l’inserimento con riserva e l’Amministrazione vi aveva dato esecuzione; dopo il rigetto collegiale della cautelare del 7 dicembre 2023, tuttavia, l’Amministrazione non aveva precluso né revocato l’immatricolazione, consentendo la prosecuzione degli studi. Tale condotta autonoma, mantenuta per un significativo periodo e nonostante il venir meno degli effetti interinali del decreto presidenziale, ha manifestato in modo certo la scelta amministrativa di mantenere il candidato nel corso e ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale all’accesso. Il Collegio ha distinto questa fattispecie dall’orientamento che desume la cessazione della materia del contendere dal superamento degli esami: le capacità di accesso devono essere verificate al momento delle prove e non possono essere ricostruite ex post sulla base del percorso accademico. Spese compensate; contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente per effetto di una successiva attività o condotta dell’amministrazione, tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
  • In una controversia sull’accesso a un corso universitario a numero programmato, la cessazione della materia del contendere può derivare dalla scelta autonoma e inequivocabile dell’amministrazione di mantenere l’immatricolazione del candidato, anche dopo il venir meno degli effetti interinali del provvedimento cautelare che ne aveva disposto l’ammissione con riserva.
  • La verifica giudiziale della legittimità degli atti di selezione e dei requisiti di accesso va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della loro adozione; il successivo superamento di esami universitari non può essere utilizzato ex post per dimostrare il possesso delle capacità che dovevano essere accertate durante la procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitari
RamiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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