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Sentenza

Sentenza n. 3683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15110/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, fondato su elementi ritenuti ostativi per la sicurezza della Repubblica; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana, adottato per la ritenuta sussistenza di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, la consumazione del potere per decorso del termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992, nonché vizi di motivazione, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando che il decreto era stato emanato entro il termine biennale e che la motivazione poteva fondarsi su informazioni riservate relative a possibili collegamenti della ricorrente e dei suoi familiari con attività o ambienti riconducibili all'estremismo islamico e a organizzazioni operanti in Somalia. In appello la ricorrente ha sostenuto che gli elementi pregiudizievoli riguardavano esclusivamente il coniuge e il fratello, senza indicare una condotta propria né spiegare il nesso tra tali elementi e un pericolo per la sicurezza nazionale a suo carico; ha inoltre contestato la genericità e il carattere meramente sospettoso delle informazioni, l'uso del modo condizionale, l'assenza di identificazione dei movimenti, dei soggetti e delle attività contestate e il difetto di motivazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 97 Cost., degli artt. 5, 6 e 9 della legge n. 91/1992, degli artt. 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del giusto procedimento. Ha anche sostenuto l'ammissibilità di documenti prodotti in appello, relativi sia alle fonti delle informazioni riservate sia a successivi incarichi diplomatici svolti per la Somalia e presso l'Unione europea, ritenuti incompatibili con il giudizio negativo di affidabilità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, espressione della potestà dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale, e presuppone una prognosi favorevole sulla stabile integrazione del richiedente e sull'assenza di possibili condotte in contrasto con l'ordine, la sicurezza nazionale e i valori fondamentali dello Stato. Quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, la valutazione amministrativa è informata a criteri precauzionali e cautelativi e può avvalersi di dati riservati provenienti dagli organismi di sicurezza. In tale ipotesi l'obbligo di motivazione è attenuato: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l'iter logico seguito, senza dover indicare tutte le fonti e tutti i fatti alla base del giudizio negativo, poiché una disclosure integrale potrebbe compromettere le attività di intelligence. Il giudice amministrativo può esercitare soltanto un sindacato estrinseco e non può sostituire la propria valutazione di opportunità politico-amministrativa a quella dell'Amministrazione. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che il diniego fosse fondato su una valutazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato e che, nei limiti del sindacato consentito, non emergessero i vizi denunciati. La mancata costituzione del Ministero ha determinato la compensazione pratica delle spese, con nulla disposto al riguardo.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per matrimonio rientra in una disciplina che richiede una valutazione dell'Amministrazione sulla compatibilità dell'acquisto dello status con l'interesse pubblico e la sicurezza nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    È richiamato nel motivo d'appello quale parametro della disciplina dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza; il Collegio conferma la legittimità della valutazione discrezionale fondata su ragioni di sicurezza.

  • art. 8, comma 2, l. 91/1992

    l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni

    Il termine biennale riguarda l'emanazione del decreto di rigetto, non la sua notificazione. Poiché il decreto era stato adottato entro il biennio, il potere non era consumato.

  • art. 9 l. 91/1992

    È richiamato nel motivo d'appello, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    In caso di diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'obbligo motivazionale è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è necessario esporre tutte le fonti e tutti i fatti riservati.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato nel motivo d'appello, ma la sentenza non accerta una specifica violazione della comunicazione di avvio o sviluppa una distinta interpretazione della norma.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato nel motivo d'appello, ma non costituisce oggetto di una specifica statuizione interpretativa nella decisione.

  • art. 22 Cost.

    È richiamato dall'appellante, senza che la sentenza ne faccia applicazione specifica.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità, ma il Collegio non ravvisa vizi dell'azione amministrativa.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato dall'appellante in relazione al divieto di espulsione del coniuge di cittadino italiano, ma non è oggetto di una specifica decisione del Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana, anche per matrimonio quando siano coinvolte ragioni di sicurezza della Repubblica, implica una valutazione ampiamente discrezionale e prognostica sulla stabile integrazione del richiedente e sulla sua compatibilità con l'ordine, la sicurezza nazionale e i valori fondamentali dello Stato.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale, l'Amministrazione può utilizzare informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e applicare criteri precauzionali e cautelativi, senza che la valutazione debba necessariamente poggiare su accertamenti o condanne penali.
  • Quando il diniego della cittadinanza è fondato su informazioni riservate concernenti la sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è attenuato: è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile il percorso logico della decisione, mentre non è necessario divulgare tutte le fonti e tutti i fatti accertati, se ciò comprometterebbe la segretezza delle attività informative.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale è estrinseco e non consente di sostituire alla valutazione politico-amministrativa dell'Amministrazione una diversa valutazione di merito, salvo il riscontro di vizi riconoscibili di legittimità.
  • Il termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 preclude l'emanazione del decreto di rigetto dopo la sua scadenza, ma non impone che anche la notificazione del decreto avvenga entro il medesimo termine.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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