Cassazione Penale, Ordinanza n. 40161/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza d'appello che ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di elementi passivi fittizi. La fattispecie concreta riguarda l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di costi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi e di ottenere indebitamente un credito d'imposta, mediante la falsificazione o il concorso nella falsificazione di numerose fatture relative a spese mediche. I motivi dedotti sono quattro: 1) violazione di legge per motivazione carente e contraddittoria; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) mancata applicazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000, con dedotta non punibilità per intervenuto integrale pagamento dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento; 4) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la prima censura, perché non sorretta da specifiche ragioni di diritto e di fatto; ha reputato non deducibile in sede di legittimità la seconda, in quanto attinente alla valutazione del fatto e della prova riservata al giudice di merito; ha giudicato infondata la terza, osservando che il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento, per il reato contestato, non determina una causa di non punibilità ma soltanto una circostanza attenuante; ha infine ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché alla data della sentenza d'appello il termine massimo non era ancora maturato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel caso concreto la condotta consiste nell'indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione per ottenere un indebito credito d'imposta
art. 13 d.lgs. 74/2000
il pagamento integrale del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento non è considerato causa di non punibilità per il reato contestato, ma solo circostanza attenuante
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del ricorso
art. 581, lett. d) cod. proc. pen.
la genericità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità per inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la mera enunciazione di violazioni di legge o vizi motivazionali, senza argomentazione concreta, comporta inammissibilità.
- Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto non sono deducibili in cassazione se la motivazione della sentenza di merito è congrua e logicamente coerente.
- Per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento non integra, di per sé, una causa di non punibilità se la disciplina applicabile prevede soltanto una attenuazione del trattamento sanzionatorio.
- La deduzione della prescrizione deve misurarsi con il termine massimo di prescrizione applicabile al reato e, se il ricorso è dichiarato inammissibile, non può computarsi il tempo successivo alla sentenza di appello ai fini del maturare della prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →