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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38328/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che convalidava l'arresto eseguito il 21/08/2025 e applicava la custodia cautelare in carcere nonché il sequestro dei beni. I difensori hanno dedotto principalmente: 1) nullità del verbale di arresto ex art. 12 legge n. 69/2005 per mancata comunicazione/informazione in lingua comprensibile al ricorrente (il verbale attestava informazione in inglese, ma il ricorrente comprava l'inglese solo a tratti e chiedeva interprete russo/ucraineo); 2) nullità della ordinanza di custodia cautelare per omessa traduzione scritta del provvedimento in lingua comprensibile (artt. 143 e 180 cod. proc. pen.), denunciando il pregiudizio dei diritti di difesa e richiamando precedenti delle Sezioni Unite in materia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) la nullità prevista dall'art. 12, comma 3, legge n. 69/2005 opera esclusivamente quando nel verbale manchi qualsiasi riferimento agli adempimenti richiesti alla polizia giudiziaria; nel caso il verbale dava atto degli adempimenti, e la censura relativa alla lingua non era stata formulata espressamente in sede di convalida (quindi inammissibile per la prima volta in Cassazione); inoltre il giudice di merito aveva motivatamente valutato che il ricorrente dimostrava sufficiente conoscenza dell'inglese; b) quanto alla traduzione della misura cautelare, va applicato il principio delle Sezioni Unite: se è già emerso che l'imputato non conosce l'italiano la mancata traduzione determina nullità; se non è emerso, il provvedimento resta valido fino al momento in cui ciò risulti e va data la traduzione in tempo congruo; comunque la parte che deduce la violazione deve dimostrare un pregiudizio concreto dei diritti di difesa. Nel caso concreto l'assistenza linguistica fornita in sede di convalida e le informazioni ricevute sono state ritenute sufficienti per escludere un danno concreto; la nullità non è stata dimostrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 11

    Predisposizione della disciplina per l'arresto in esecuzione di mandato di arresto europeo; norma richiamata in relazione all'arresto eseguito il 21/08/2025.

  • legge n. 69 del 2005, art. 12, commi 1 e 3

    "Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato"

    La nullità prevista dal comma 3 ricorre solo se nel verbale manca ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria; se il verbale attesta gli adempimenti la mera contestazione della lingua senza che la questione sia stata tempestivamente sollevata non determina automaticamente nullità.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Regola la necessità di traduzione degli atti che devono essere comunicati all'imputato; la mancata traduzione può determinare nullità se la conoscenza della lingua da parte dell'imputato è già emersa o, una volta emersa, non è data la traduzione in congruo termine.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla traduzione e alla comprensione degli atti processuali; la mancata traduzione può incidere sui diritti di difesa se arreca pregiudizio concreto.

  • art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen.

    "Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale"

    Consente la traduzione orale, con decreto motivato e verbale, in situazioni di urgenza; lo strumento serve a contemperare urgenza e diritto di difesa e può supplire alla traduzione scritta se utilizzato correttamente.

  • art. 386 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per distinguere i diritti informati oralmente in convalida (quali diritto al difensore, interprete, ecc.) e la relativa funzione informativa rispetto alla più ampia comunicazione prevista dall'art. 12 legge 69/2005.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente nell'ambito dei termini per la traduzione e della conseguente nullità degli atti compiuti fino al momento della conoscenza della mancata comprensione della lingua.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 143 per il regime di nullità connesso alla mancata traduzione degli atti.

  • Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)

    Principio: se è già emerso che l'imputato non conosce l'italiano la mancata traduzione della custodia cautelare comporta nullità; se non è emerso, il provvedimento resta valido fino al momento in cui la mancata conoscenza viene accertata e va data traduzione in tempo congruo; inoltre, per dichiarare nullità occorre dimostrare un pregiudizio concreto dei diritti di difesa.

  • Sez. 6, n. 22716 del 27/04/2007 (Novakov)

    Chiarisce che la nullità ex art. 12, comma 3, legge 69/2005 opera esclusivamente quando nel verbale manchi ogni riferimento agli adempimenti richiesti alla polizia giudiziaria.

  • Sez. 6, n. 40153 del 23/10/2024

    Giurisprudenza recente in tema di estradizione/mae richiamata a supporto della necessità della traduzione nelle procedure di consegna/estradizione.

  • Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020 (Dong)

    Conferma che l'accertamento della conoscenza della lingua costituisce valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • Sez. U, n. 17 del 14/07/1999 (Salzano)

    Indica che l'eventuale nullità della convalida non si estende automaticamente all'ordinanza che impone misure coercitive successive.

Massime di principio

  • La nullità del verbale di arresto ex art. 12 legge 69/2005 sussiste solo se il verbale non riporta affatto gli adempimenti richiesti; la mera contestazione della lingua utilizzata non basta se il verbale attesta l'adempimento.
  • La valutazione della conoscenza della lingua da parte dell'arrestato è valutazione di merito del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è carente o illogica.
  • La mancata traduzione scritta della misura cautelare determina nullità se era già noto che l'interessato non conosce l'italiano; se tale circostanza non era nota, il provvedimento resta valido fino a quando la mancata conoscenza emerga e la traduzione venga tempestivamente fornita.
  • L'interpretazione orale (art. 51-bis disp. att.) può supplire alla traduzione scritta in situazioni di urgenza, purché sia disposto con decreto motivato e non pregiudichi il diritto di difesa; la corretta verbalizzazione dell'operazione è essenziale.
  • Per ottenere l'annullamento per mancata traduzione la parte deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale ai diritti di difesa, non una mera lesione astratta.
  • Eccepire in Cassazione vizi che non sono stati formulati espressamente in sede di convalida è in genere inammissibile; le censure processuali relative all'immediatezza della contestazione devono essere sollevate tempestivamente.

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