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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1538/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) per ripetute telefonate effettuate tra il 13 e il 17 ottobre 2018 verso il numero della persona offesa Maurizio Giordano. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i tabulati telefonici dimostrerebbero appena cinque chiamate mentre la sentenza avrebbe ritenuto un "rilevante numero" di telefonate, circostanza decisiva anche ai fini del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (2) violazione dell'art. 660 c.p., per avere il Tribunale ritenuto ostativa la reiterazione delle condotte al riconoscimento della causa di non punibilità nonostante la presunta natura permanente della fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ritualmente effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato. La decisione si fonda sulla modifica della procedibilità introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ("Riforma Cartabia"), che ha reso l'art. 660 c.p. procedibile a querela, con la conseguenza che la remissione della querela estingue il reato salvo eccezioni di legge. La Corte ha ritenuto superflua la valutazione dei restanti motivi. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150 ("Riforma Cartabia")

    Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie, inserendo tra i reati procedibili a querela la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone; la sopravvenuta procedibilità a querela comporta che la remissione della querela, se ritualmente accettata, estingue il reato nei procedimenti pendenti.

  • art. 660 cod. pen.

    "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità"

    La norma, dopo la riforma, è procedibile a querela salvo i casi di persone incapaci per età o infermità, per i quali resta la procedibilità d'ufficio; essendo divenuta procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato se valida e accettata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Rinvocata dal ricorrente come causa di non punibilità (tenuità del fatto o altra causa similare prevista), la sua applicazione può essere esclusa dal giudice se valuta la reiterazione o la gravità della condotta; nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto ostativa la reiterazione.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Viene invocato come fondamento di impugnazione in cassazione (vizio di motivazione o travisamento della prova rispetto alla qualificazione del fatto).

  • art. 129 cod. proc. pen. (comma 2)

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di dichiarare la non procedibilità o l'estinzione del reato quando sopravvengono cause estintive o modifiche procedurali più favorevoli al reo.

  • art. 609 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamata insieme ad art. 129 c.p.p. come disciplina relativa alle cause estintive sopravvenute e alla loro rilevabilità nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Se una fattispecie è stata resa procedibile a querela da una norma successiva (es. D.Lgs. 150/2022), la remissione di querela ritualmente effettuata e accettata estingue il reato anche nei procedimenti pendenti, salvo le eccezioni previste dalla legge (ad es. vittime incapaci per età o infermità per cui resta la procedibilità d'ufficio).
  • L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è necessaria perché la remissione abbia effetto estintivo.
  • La remissione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione ma prima della decisione della Corte determina l'estinzione del reato e rende superflua l'esame dei motivi di merito.
  • Differenze o contestazioni sulla dinamica fattuale (es. numero delle telefonate) diventano irrilevanti una volta che il reato è estinto per remissione valida; tuttavia è opportuno verificare sempre la validità formale della remissione e l'assenza di cause ostative.
  • Nei casi in cui il fatto sia commesso nei confronti di persone protette dalla legge (incapaci per età o infermità), la procedibilità d'ufficio impedisce che la remissione della querela estingua il reato.
  • Richieste di applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) possono essere negate dal giudice sulla base della reiterazione o della natura e gravità della condotta; comunque, la remissione della querela prevale su tali questioni quando opera l'estinzione del reato.

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