Sentenza n. 1062/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Milano n. 3482/2023 pubbl. il 19/10/2023 RG n. 4605/2023 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente euro 2.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di carta docente. Poiché il pagamento non era stato eseguito, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri e le spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché nel giudizio di ottemperanza l'entità del credito deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; deve quindi essere verificata l'esatta misura del capitale residuo e degli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'Amministrazione statale.
artt. 1282 e ss. c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti in quanto tali.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che ne abbiano fatto richiesta dichiarandosi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione rimasta inadempiente, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- La quantificazione del credito indicata dal ricorrente non vincola definitivamente l'amministrazione obbligata: capitale residuo, interessi, accessori e relative decorrenze devono essere verificati alla luce del titolo e delle disposizioni applicabili.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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