Cassazione Penale, Sentenza n. 20691/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sarcone ha chiesto, ai sensi dell'art. 35-ter l. 26 luglio 1975 n. 354, il risarcimento per presunta detenzione in condizioni inumane e degradanti (violazione art. 3 CEDU) durante la detenzione alla Casa circondariale di Viterbo a far data dal 10 maggio 2018. Ha denunciato numerosi fattori concorrenti: riduzione di luce naturale e di aria, carenza di ventilazione, inadeguatezza degli impianti di riscaldamento, impossibilità di usare in modo riservato i servizi igienici (assenza di porta separatrice), permanenza in regime 41-bis e altre misure restrittive poi in parte eliminate come illegittime. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto la richiesta; il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo ritenendo che la cella (8,21 mq) fosse occupata da un solo soggetto, che il detenuto avesse due ore di passeggio quotidiane più un'ora in sala socialità con non più di tre detenuti, e che le doglianze, singolarmente o nel loro complesso, costituissero al più disagi della vita detentiva e non condizioni tali da integrare la violazione dell'art. 3 CEDU. Sarcone ha proposto ricorso per cassazione deducendo principalmente vizio di motivazione e mancata valutazione multifattoriale cumulativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità delle censure e per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente registrato e valutato le doglianze e che il ricorrente non avesse fornito indicazioni precise su cosa fosse consistita la violazione, per quanto tempo si fosse protratta, quali conseguenze avesse arrecato e quali fossero le risposte dell'istituto penitenziario. L'unico elemento specifico (assenza di separazione tra bagno e restante cella) non è stato ritenuto, considerata la singola occupazione e la superficie, idoneo a dimostrare trattamento inumano o degradante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Rimedi risarcitori per violazione art. 3 CEDU quando sussista inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni di legge o regolamento; prevede riduzione di pena (1 giorno ogni 10 giorni di pregiudizio se protratto per almeno 15 giorni) o liquidazione in denaro (€8,00 per giornata per il residuo). La Corte ha applicato questo criterio richiedendo prova specifica e durata del pregiudizio.
art. 35-bis, comma 4-bis (richiamato)
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione nei rimedi restitutori: il ricorso alla Corte è ammesso per violazione di legge, con conseguente controllo di legalità e non di merito; la Cassazione verifica la specificità delle censure di illegittimità.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Regime differenziato di alta sicurezza che comporta restrizioni detentive. La giurisprudenza e la Corte richiamano che le limitazioni connesse all'41-bis devono essere considerate nella valutazione complessiva delle condizioni detentive, ma non escludono il controllo sulla possibile violazione dell'art. 3 CEDU; anzi a maggiore severità del regime corrisponde la necessità di valutare attentamente le altre condizioni che possono rendere il trattamento inumano e degradante.
art. 3 CEDU
Proibizione di trattamenti inumani o degradanti. Può essere violato non solo da singoli eventi ma anche da valutazione complessiva di più circostanze (illuminazione, aerazione, servizi igienici, durata di permanenza in cella, ecc.). La Corte conferma la necessità di una valutazione multifattoriale e cumulativa ma richiede elementi fattuali specifici e congruenti per accertare la violazione.
art. 69, comma 6, lett. b) legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato)
Richiamato quale riferimento normativo collegato al riconoscimento del rimedio ex art. 35-ter: individua le ipotesi in cui si può riconoscere il pregiudizio derivante dall'inosservanza di norme dell'amministrazione penitenziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la facoltà di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità per mancata diligenza. La Corte ha applicato tale norma disponendo le spese e il versamento di €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere la responsabilità (colpa) del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la Corte ha comunque ritenuto il ricorso inammissibile e applicato sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per ottenere il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter è necessario dimostrare con precisione le condizioni violate, la loro durata (di regola almeno 15 giorni per la riduzione automatica della pena) e le conseguenze concrete subite; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La valutazione della conformità alle garanzie dell'art. 3 CEDU è multifattoriale: va considerata la superficie della cella, l'illuminazione, l'aerazione, la disponibilità di servizi igienici adeguati, la ventilazione, gli impianti di riscaldamento, nonché le ore effettive di permanenza in cella e le restrizioni connesse al 41-bis; tutti questi elementi vanno descritti temporalmente e fattualmente.
- La sottoposizione al regime 41-bis non esclude il controllo ex art. 3 CEDU; anzi, la maggiore severità del regime impone una più attenta verifica delle ulteriori condizioni restrittive che possono concorrere a caratterizzare un trattamento inumano o degradante.
- In sede di Cassazione, contro rifiuto di rimedio restitutorio, è necessario impugnare con specifiche censure di violazione di legge: ricorsi vaghi o privi di dettagli fattuali sono inammissibili.
- Elementi isolati come l'assenza di separazione del bagno possono non essere sufficienti, se il detenuto è unico occupante della cella e la superficie è adeguata; occorre valutare l'effettivo nesso tra la condizione denunciata e il carattere degradante o inumano del trattamento.
- Se misure restrittive applicate alla persona sono state successivamente riconosciute illegittime, il detenuto deve comunque documentare quali disposizioni sono state imposte, per quanto tempo, e quale pregiudizio ne è derivato per poter ottenere il ristoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →