Sentenza n. 6546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00199/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro gli atti di aggiudicazione dell'appalto integrato per la realizzazione di una nuova arteria stradale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una gara, di valore superiore a 6,6 milioni di euro, per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova arteria stradale nel Comune di Fidenza, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RTI Granelli si è classificato primo con 92,30 punti, mentre IEMBO si è classificata seconda con 86,41 punti. IEMBO ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo: l'inammissibilità delle migliorie offerte dal RTI Granelli, consistenti in una pista ciclabile e in una rotatoria, perché asseritamente estranee al quadro autorizzatorio e incidenti su aree non ancora nella disponibilità giuridica del Comune; la modifica sostanziale della rotatoria rispetto al progetto di piano; il contrasto della tinteggiatura grigia del muro di contenimento ferroviario con il parere paesaggistico; la non conformità e pericolosità del sistema di alberature e siepi rispetto al codice della strada; l'erroneità dei punteggi tecnici attribuiti al RTI Granelli per vari profili, tra cui cedimenti stradali, consistenza e durabilità del manto, miglioramento ambientale, gestione idraulica, struttura tecnico-operativa e BIM; l'eccessiva brevità del tempo impiegato dalla commissione per valutare le offerte; l'illegittima e immotivata riduzione da trenta a venti giorni del termine per la presentazione delle offerte; l'erroneità della condanna alle spese disposta dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla pista ciclabile e alla rotatoria, ha rilevato che tali opere erano già previste da convenzioni urbanistiche e dal piano di lottizzazione relativo all'area 37, sicché l'offerta del RTI Granelli non aveva modificato sostanzialmente il quadro autorizzatorio, ma si era collocata all'interno di un assetto pianificatorio già delineato dalla stazione appaltante. La concreta acquisizione delle autorizzazioni e della disponibilità delle aree poteva essere differita alla fase successiva alla gara, anche perché la precisa estensione delle aree necessarie poteva dipendere dalle soluzioni progettuali dell'aggiudicatario. Il motivo relativo alla presunta modifica sostanziale della rotatoria è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo state spiegate le ragioni della sostanzialità della modifica. La censura paesaggistica sulla tinteggiatura del muro è stata dichiarata inammissibile perché la circostanza, accertata dal TAR, che l'area fosse esterna al vincolo paesaggistico non era stata specificamente contestata in appello e si era quindi formata la relativa statuizione. La contestazione sulle alberature e sulle siepi è stata respinta perché generica e priva di dimostrazione concreta della pericolosità o della violazione del codice della strada. Le doglianze sui punteggi tecnici sono state respinte o dichiarate inammissibili: le valutazioni della commissione rientravano nella discrezionalità tecnica e l'appellante non aveva dimostrato macroscopiche illogicità o palesi errori, limitandosi spesso a contrapporre proprie valutazioni o contestazioni non adeguatamente documentate. La brevità dei tempi di valutazione non è stata ritenuta di per sé sintomatica di illegittimità; essa avrebbe dovuto essere accompagnata da specifiche censure sul risultato delle valutazioni. Inoltre, il TAR aveva accertato che la valutazione dell'offerta IEMBO si era svolta durante l'intera seduta del 22 dicembre 2025, circostanza non specificamente contestata. La riduzione del termine per la presentazione delle offerte è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023, poiché l'urgenza, collegata al rischio di perdere finanziamenti regionali, era stata adeguatamente motivata; il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la possibile tardività della censura. Infine, è stata confermata la statuizione sulle spese del TAR, espressione di un ampio potere discrezionale non sindacabile in appello salvo condanna della parte vittoriosa o manifesta irrazionalità o inadeguatezza. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 6.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.
La riduzione del termine ordinario per la presentazione delle offerte è legittima quando ricorrono ragioni di urgenza specificamente motivate; nel caso concreto, è stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sul rischio di perdere rilevanti finanziamenti regionali.
art. 84 d.lgs. 36/2023
È richiamato dall'art. 71, comma 3, quale riferimento per la trasmissione del bando di gara.
Massime di principio
- Sono ammissibili le migliorie proposte in gara che si collocano all'interno di un quadro autorizzatorio già delineato dalla stazione appaltante, anche mediante strumenti urbanistici e analisi di fattibilità, mentre sono inammissibili quelle integralmente ideate dal concorrente e idonee a modificare sostanzialmente il quadro autorizzatorio, imponendo un nuovo vaglio degli interessi pubblici e determinando un'incertezza sull'accettazione della soluzione.
- La concreta acquisizione delle autorizzazioni e della disponibilità giuridica delle aree relative a migliorie già previste, almeno nelle linee essenziali, dalla pianificazione dell'amministrazione può essere differita a una fase successiva alla gara quando la precisa definizione delle aree e delle soluzioni dipenda dalla proposta tecnica dell'aggiudicatario.
- Le contestazioni contro le valutazioni della commissione di gara, espressione di discrezionalità tecnica, non possono consistere nella mera contrapposizione di valutazioni dell'operatore economico o in giudizi di non condivisibilità, ma devono indicare e dimostrare una macroscopica illogicità o un palese errore.
- La brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare le offerte non costituisce, da sola, indice di illegittimità; la censura deve essere accompagnata da specifiche contestazioni riguardanti l'esito concreto delle valutazioni o da elementi idonei a dimostrare l'inadeguatezza dell'esame.
- Il motivo d'appello è inammissibile per genericità quando si limita ad affermare che una modifica progettuale è sostanziale o che una soluzione è pericolosa e non conforme, senza indicare le concrete ragioni tecniche e giuridiche poste a fondamento dell'assunto.
- La riduzione del termine per la presentazione delle offerte è legittima quando la stazione appaltante espone specifiche ragioni d'urgenza, tra cui l'esigenza di evitare la perdita di finanziamenti pubblici, purché il termine così fissato rispetti il minimo normativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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