Cassazione Penale, Ordinanza n. 11162/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., cioè lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte rileva però che, nel caso di patteggiamento, il ricorso è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura difensiva non rientra in tali ipotesi. La Corte aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata richiama espressamente l'art. 129 c.p.p. e dà conto, sia pure sinteticamente, degli elementi investigativi posti a base della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, rilevando che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava il vizio lamentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa richiesta per escludere tale sanzione.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È richiamato quale parametro per verificare la possibile evidenza di cause di proscioglimento immediato; la Corte osserva che la sentenza impugnata lo ha espressamente considerato per escludere la ricorrenza di ipotesi ostative alla pronuncia.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena il procedimento è quello della decisione 'de plano', senza formalità.
legge n. 103 del 2017
È indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione, ma solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, deducibile contro la sentenza di applicazione della pena se non si traduce in uno dei vizi specificamente consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, la declaratoria può essere resa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso non imputabile a assenza di colpa del ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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