Cassazione Penale, Sentenza n. 3737/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la convalida del sequestro preventivo eseguito il 5/4/2024 per il presunto reato di esercizio abusivo di raccolta scommesse (art. 4 L. 401/1989, comma 4-bis). Il ricorrente deduceva: (i) errore di applicazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza di fumus commissi delicti perché il rigetto della licenza ex art. 88 TULPS sarebbe dipeso da un vizio procedimentale (mancato assolvimento della marca da bollo e mancata concessione ad opera di Stanleybet) e non da elementi ostativi ai sensi del TULPS; (ii) il mancato assolvimento della marca da bollo non renderebbe irricevibile l'istanza amministrativa; (iii) difetto di motivazione sul periculum in mora e violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p.; (iv) richiamo alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale sulla posizione degli operatori esteri esclusi illegittimamente dal mercato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini penali, le questioni inerenti la regolarità del procedimento amministrativo (mancanza della marca da bollo) non idonee a incidere sul giudizio di fumus quando è accertato che l'attività di raccolta scommesse veniva esercitata in assenza della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del Riesame in ordine al fumus e al periculum (sussistenza del rischio di prosecuzione o aggravamento del reato dalla libera disponibilità degli strumenti funzionali all'attività). Conseguentemente, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 4, legge 13/12/1989 n. 401
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
La Corte ritiene che l'assenza della licenza ex art. 88 TULPS, ove sussista l'esercizio di raccolta scommesse, costituisce elemento sufficiente per il fumus del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989, salvo prova che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dal mercato per violazione del diritto UE.
art. 88 R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS)
La licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 88 è condizione prescrittiva per legittimare esercizi che raccolgono scommesse; la mancanza della licenza è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989 quando sussiste attività di raccolta.
D.P.R. 29/09/1973 n. 642 (imposta di bollo)
La mancata apposizione della marca da bollo può produrre conseguenze amministrative nella procedura (ad es. trasmissione all'Agenzia delle Entrate o impossibilità di rilasciare il provvedimento autorizzatorio fino al versamento) ma non incide automaticamente, sul piano penale, sul giudizio di fumus quando è accertato l'esercizio dell'attività vietata.
art. 324 c.p.p.
Rimessione/revisione degli atti al giudice per le indagini preliminari e oggetto delle istanze di riesame; i motivi amministrativi già valutati dal gip non escludono la valutazione penale del fumus.
art. 325 c.p.p.
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge, intendendosi anche vizi di motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di comprensibilità.
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata per le censure di violazione di legge poste a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.
art. 125 e art. 192 c.p.p.
Riferimenti normativi richiamati in relazione alla valutazione del periculum in mora; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficiente a dimostrare il concreto rischio di prosecuzione o aggravamento del reato.
Massime di principio
- La mancanza della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS è, in presenza di attività di raccolta scommesse, elemento determinante per configurare il fumus del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989; questioni amministrative sul rilascio della licenza non escludono automaticamente la configurabilità del reato.
- Difetti formali nella procedura amministrativa (es. mancata apposizione della marca da bollo) possono avere rilievo amministrativo ma, salvo che non incida direttamente sullo status soggettivo (es. illegittima esclusione dall'accesso al mercato per motivi discriminatori ai sensi del diritto UE), non impediscono in astratto il sequestro preventivo basato sull'esercizio materiale dell'attività vietata.
- Per il sequestro preventivo è necessario fumus e periculum: il periculum può consistere nel concreto rischio che la libera disponibilità di strumenti funzionali alla condotta permetta la prosecuzione o l'aggravamento dell'illecito; la motivazione del giudice deve dimostrare tale rischio in termini concreti e non meramente ipotetici per resistere al controllo di legittimità.
- In sede di cassazione il sindacato sulle ordinanze di sequestro è limitato alle violazioni di legge o a vizi di motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico; contestazioni che attengono esclusivamente al merito amministrativo del rilascio di autorizzazioni sono difficilmente proponibili con successo in questa sede.
- Se si vuole escludere la rilevanza penale della mancata licenza per ragioni legate al diritto UE (es. illegittima esclusione dagli appalti o discriminazione), occorre documentare e provare in concreto la violazione del diritto comunitario affinché il giudice nazionale possa disapplicare la normativa interna.
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