Cassazione Penale, Sentenza n. 40140/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo volto a ottenere la disapplicazione degli artt. 6 e 8 della circolare D.A.P. 2/10/2017, chiedendo di poter detenere in cella pentole, detersivi e un fornello a gas per la cottura dei cibi nell'arco delle 24 ore anziché solo nella fascia 07:00-20:00 prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis. Il ricorso sosteneva violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost. per discriminazione rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la regolamentazione delle fasce orarie per la cottura dei cibi, applicata ai detenuti al 41-bis, non sia in sé illegittima purché sia giustificata da ragioni apprezzabili di ordine logistico, sanitario e di organizzazione del personale e non persegua la finalità di aumentare l'afflittività del trattamento. Nel caso di specie l'amministrazione ha fornito motivazioni circa salubrità degli ambienti, convivenza, rispetto del lavoro del personale e gestione delle attività interne, ritenute plausibili dal Collegio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi che escludano la colpa nell'origine dell'inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, artt. 6 e 8
Contengono la regolamentazione amministrativa sulle autorizzazioni e limiti alla detenzione di oggetti per la cottura e relative fasce orarie; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione ai detenuti 41-bis sia sindacabile se la differenziazione non è adeguatamente motivata
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario (legge 26/7/1975, n. 354)
Regime detentivo differenziato con misure speciali; le limitazioni non possono però ripristinare maggiore afflittività illegittima in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2018
Art. 35 Ordinamento penitenziario
Norma che regola il reclamo al Magistrato di sorveglianza; richiamata in relazione al rigetto del reclamo come privo di lesione attuale di diritti soggettivi
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità di previsioni che impediscano assolutamente la cottura dei cibi ai detenuti al 41-bis; da essa deriva il principio che la regolamentazione non può reinserire elementi di maggiore afflittività
Artt. 3, 27, 32 Costituzione
Richiamati dal ricorrente come parametri di uguaglianza, funzione rieducativa della pena e tutela della salute; la Corte ha valutato tali diritti nel bilanciamento con esigenze organizzative e di sicurezza
D.P.R. n. 230 del 2000, art. 13 comma 4
Norma sulle modalità di preparazione e riscaldamento di alimenti in cella; utilizzata come riferimento nel ragionamento sul contemperamento tra diritto alla cottura e esigenze organizzative
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Quadro normativo generale del sistema carcerario cui si rapportano le specifiche norme sul regime 41-bis e le potestà organizzative dell'amministrazione penitenziaria
Massime di principio
- La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi ai detenuti 41-bis non è automaticamente illegittima: è ammissibile se sorretta da ragioni concrete e specifiche (salubrità, ordine, organizzazione del personale, sicurezza).
- Il sindacato giudiziale è possibile: il giudice valuta se la differenziazione rispetto ai detenuti comuni è giustificata e non mira a ripristinare maggiore afflittività vietata dalla Corte costituzionale (sent. n.186/2018).
- Onere probatorio: l'amministrazione deve motivare adeguatamente la scelta delle fasce orarie; il detenuto deve dimostrare l'assenza di giustificazioni plausibili o la lesione discriminatoria rispetto al trattamento dei detenuti comuni.
- Se si contesta la regolamentazione, è utile documentare l'impatto pratico delle restrizioni (es. impossibilità di preparare pasti necessari per salute) e proporre soluzioni alternative proporzionate e meno restrittive.
- Rimedi e prospettive: i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili se la Corte ritiene che le giustificazioni amministrative siano plausibili; per avere chance di successo occorre mostrare che la regolazione è irragionevole, discriminatoria o priva di specifiche motivazioni organizzative.
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