Sentenza n. 6783/2026 - Roma, Sezione 1B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla diffida proposta in data 29/05/2025 e per la condanna al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero della Difesa sulla diffida di risarcimento dei danni conseguenti a un’aggressione subita nell’alloggio di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare assegnatario di un alloggio di servizio collocato all’interno di una struttura militare, ha chiesto al Ministero della Difesa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a un’aggressione subita nell’alloggio, deducendo la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per omessa vigilanza e custodia dell’area e dell’immobile. Ha lamentato, tra l’altro, l’assenza di vigilanza fisica ed elettronica, l’inadeguatezza degli accessi, la mancanza di illuminazione nelle scale comuni, la cattiva gestione del ponteggio esterno e l’omessa considerazione di precedenti segnalazioni sulla pericolosità della struttura. Dopo una prima richiesta risarcitoria e una successiva diffida, rimaste senza riscontro, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna risarcitoria. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio per l’assenza di un procedimento amministrativo da concludere con un provvedimento espresso e, nel merito, l’insussistenza di condotte negligenti. Il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario e indicando la possibilità di riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha distinto le due domande proposte: quella diretta a contestare il silenzio sulla richiesta risarcitoria e quella di condanna al risarcimento. Entrambe presuppongono, secondo il giudice, la dedotta lesione di un diritto soggettivo derivante dalla responsabilità aquiliana e da cose in custodia, non già la lesione di un interesse legittimo. La domanda sul silenzio, inoltre, riguardava diritti soggettivi e non imponeva all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi della legge n. 241/1990. Il TAR ha escluso anche la giurisdizione esclusiva amministrativa relativa agli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico: tale giurisdizione può operare per controversie connesse al rapporto di servizio e riconducibili all’esercizio, anche mediato, di un potere amministrativo, come quelle concernenti la determinazione del canone concessorio, ma non per pretese fondate su meri comportamenti materiali di omessa custodia o vigilanza. Nel caso concreto non erano contestati atti autoritativi, la struttura del rapporto concessorio o obblighi direttamente derivanti dalla concessione, bensì la responsabilità del Ministero quale proprietario e custode dell’area e della struttura militare. Le ulteriori eccezioni di rito non sono state esaminate. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere tutela su una pretesa che abbia a oggetto esclusivamente un diritto soggettivo e per la quale non sussista un obbligo dell’amministrazione di concludere un procedimento con un provvedimento espresso.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e per gli effetti previsti dalla disposizione.
art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle materie legislativamente individuate presuppone che l’amministrazione agisca come autorità mediante la spendita di poteri pubblicistici; non comprende controversie derivanti da meri comportamenti materiali avulsi dall’esercizio di tali poteri.
art. 2043 c.c.
La pretesa risarcitoria fondata sulla responsabilità aquiliana per comportamento negligente dell’amministrazione riguarda la tutela di un diritto soggettivo, salvo che il danno sia riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo lesivo.
art. 2051 c.c.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, quando è dedotta in relazione a un comportamento materiale di omessa custodia o vigilanza, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.
Massime di principio
- La controversia relativa al risarcimento dei danni cagionati da una cosa in custodia, quando la responsabilità dell’amministrazione è dedotta in relazione a meri comportamenti materiali di omessa custodia o vigilanza, riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di rapporti connessi agli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico presuppone che la controversia sia riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo; non si estende alle pretese risarcitorie fondate sulla qualità dell’amministrazione quale proprietaria o custode dell’immobile e dell’area.
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso; tale presupposto non ricorre quando l’istanza riguarda esclusivamente una pretesa risarcitoria relativa a diritti soggettivi.
- La mera appartenenza della controversia a un settore di giurisdizione esclusiva non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che l’amministrazione abbia agito come autorità, mediante atti, moduli consensuali o comportamenti posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico, e non attraverso meri comportamenti materiali.
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