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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2556/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava il decreto della Corte di appello di Bari che, nell'aggravare per diciotto mesi la sorveglianza speciale a carico di Damiano Caputo, non aveva incluso il divieto di detenere telefoni cellulari e altri apparecchi radioelettrici di conversazione. Il ricorso per cassazione formulava due censure: (1) violazione dell'art.11, comma secondo, del d.lgs. n.159/2011 perché il Tribunale e la Corte avrebbero modificato le prescrizioni senza una specifica richiesta dell'autorità proponente; (2) violazione dell'art.10, comma secondo, del d.lgs. n.159/2011 e dell'art.125, comma terzo, c.p.p., con vizio di motivazione, in quanto l'aggravamento sarebbe stato determinato dalle ripetute violazioni del divieto di detenere telefoni e la Corte non avrebbe adeguatamente valutato tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che l'art.11 del d.lgs. n.159/2011 non impone la conferma di tutte le prescrizioni in caso di proroga/aggravamento: una nuova pronuncia di sottoposizione costituisce un nuovo provvedimento nel quale il giudice può fissare le prescrizioni che ritiene opportune per il contenimento della pericolosità sociale. La Corte territoriale ha motivato coerentemente che l'aggravamento era dovuto a nuove pendenze per guida senza patente, mancato versamento della cauzione, violazione dell'obbligo di firma e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati che non risultavano agevolati dall'uso di telefoni o apparecchi radioelettrici. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico tale valutazione. Infine, non è stata disposta condanna alle spese processuali in favore del resistente, avendo il ricorso pervenuto da parte pubblica.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.11

    Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

    La norma consente al giudice, all'atto di un nuovo provvedimento di proroga o aggravamento, di determinare le prescrizioni ritenute idonee; non impone la conferma automatica di tutte le prescrizioni previste nel provvedimento originario e ammette modifiche anche senza una specifica richiesta dell'autorità proponente quando il giudice valuta diversamente la situazione attuale.

  • d.lgs. n.159/2011, art.10, comma secondo

    Citato in relazione al vizio di motivazione denunciato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale, fondata sui fatti sopravvenuti, non fosse viziata e che il ricorrente non avesse confutato specificamente le ragioni addotte.

  • cod. proc. pen., art.125, comma terzo

    Riferito alla necessità di adeguata motivazione nei provvedimenti che incidono sulla libertà; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua perché ha esaminato i comportamenti sopravvenuti e il loro rapporto con le prescrizioni impugnate.

  • disp. att. cod. proc. pen., art.173

    Richiamato per i limiti di riproduzione del ricorso nella sentenza di cassazione; non incide sulla decisione di merito.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 3775/2017 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato per il principio che, se la parte soccombente è la pubblica amministrazione o l'autorità pubblica, la condanna alle spese processuali può non essere disposta.

Massime di principio

  • Il giudice che dispone un aggravamento o una proroga della sorveglianza speciale emette un nuovo provvedimento e può determinare le prescrizioni che ritiene necessarie in base alla situazione attuale; non è obbligato a riprodurre integralmente le prescrizioni dell'originario provvedimento.
  • La pubblica accusa che ritiene necessario introdurre o confermare prescrizioni particolari (es. divieto di detenere telefoni) dovrebbe, per rafforzare la propria posizione, esplicitare nella richiesta il nesso tra i comportamenti contestati e l'uso degli strumenti vietati; in mancanza di specificità il giudice può ritenere non necessaria la prescrizione.
  • Nella valutazione dell'aggravamento il giudice valuta la pericolosità sociale sulla base dei fatti e delle pendenze esistenti al momento della decisione, non sugli antecedenti motivi che giustificarono l'originaria misura.
  • Per contestare utilmente la mancata conferma di una prescrizione l'impugnante deve discutere in modo specifico e circostanziato il nesso causale tra i nuovi reati/condotte e la prescrizione; deduzioni generiche sono insufficienti.
  • Quando la parte soccombente è la pubblica autorità, la Corte di cassazione può non disporre la condanna alle spese processuali in favore della controparte.

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