Cassazione Penale, Sentenza n. 40334/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per reati connessi ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, cessioni in concorso (anche a detenuti), procacciamento illecito di apparecchi telefonici e accesso indebito a dispositivi di comunicazione. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (a) insufficienza e vizi di motivazione circa i gravi indizi di responsabilità, sostenendo che le intercettazioni erano criptiche e prive di riscontri; (b) mancata considerazione dell'assenza di sequestri a suo carico e dell'esito negativo di perquisizioni personali; (c) che le dichiarazioni dei collaboratori non lo individuavano chiaramente; (d) che le esigenze cautelari erano venute meno per mutato assetto dell'istituto penitenziario e rimozione di soggetti implicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché rappresentava una mera riproposizione delle censure già dedotte e disattese in sede di gravame; in ogni caso ha ritenuto non viziata la valutazione del merito circa l'interpretazione delle intercettazioni (questione fattuale di competenza del giudice di merito) e i riscontri probatori (sequestro effettuato su terzo, conversazioni successive e precedenti, dichiarazioni del collaboratore) utilizzati per ricostruire il ruolo di vertice del ricorrente nel sodalizio. Il secondo motivo, circa le esigenze cautelari, è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la presunzione di idoneità della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e la difesa non aveva prodotto elementi sufficienti per dimostrare che misure meno afflittive fossero idonee a prevenire la reiterazione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; copia del provvedimento è stata inviata al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Richiamato come limite alla forma del ricorso in cassazione, ovvero obbligo di esposizione sintetica dei motivi nei termini previsti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa secondo cui per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 la custodia cautelare in carcere è idonea a soddisfare le esigenze cautelari salvo che non emergano elementi concreti contrari
art. 74, DPR n. 309/1990
Norma sulle fattispecie di associazione per delinquere in materia di stupefacenti: costituisce reato che, ai sensi del processo, giustifica presunzione di necessità della custodia cautelare
art. 274, cod. proc. pen.
Criteri e esigenze cautelari che devono essere valutati dal giudice e che possono, se adeguatamente dimostrate, giustificare misure meno afflittive
art. 616, cod. proc. pen.
Base normativa per l'obbligo di condanna al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o comunque privo di fondamento colposo
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario a seguito di provvedimenti della Corte
articoli 391-ter e 319 cod. pen.
Reati contestati come connessi alle attività associative (citati nel ricorso/ordinanza): utilizzati nella ricostruzione dei diversi capi di imputazione
Massime di principio
- In Cassazione le censura che ripropongono pedissequamente quelle già esaminate in sede di merito senza una argomentazione nuova e specifica sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso deve svolgere una critica puntuale e giuridicamente fondata alla decisione impugnata
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni è questione di fatto e compete al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo il travisamento provato ed evidente del contenuto
- La presenza di sequestri e di conversazioni che raccordano temporalmente i fatti può costituire valido riscontro indiziario anche se il materiale non è stato rinvenuto direttamente a carico dell'imputato
- Per superare la presunzione di idoneità della custodia cautelare (art. 275, c.3 c.p.p. con riferimento ad art. 74 DPR 309/90) la difesa deve proporre elementi concreti, specifici e rilevanti che dimostrino l'efficacia di misure meno afflittive nel prevenire il pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio
- Se il soggetto ha dimostrato capacità organizzativa e continuità delinquenziale anche durante misure cautelari meno afflittive (es. detenzione domiciliare), il giudice tende a ritenere la custodia in carcere necessaria per recidere i rapporti criminali
- La mancata contestuale esistenza di sequestri personali non esclude in sé la gravità indiziaria quando vi siano plurimi elementi di riscontro (intercettazioni, riscontri su terzi, dichiarazioni) che prospettano un quadro coerente
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) e condannare alle spese processuali se non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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