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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09679/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza sull'aumento per continuazione era generica e non indicava gli elementi di fatto o di valutazione asseritamente trascurati nella decisione di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/05/2024. L'unico profilo dedotto riguardava la motivazione posta a fondamento dell'aumento di pena per continuazione: il ricorrente contestava l'argomentazione del giudice di merito, ma la censura era formulata in modo generico, senza indicare quali elementi di valutazione sarebbero stati pretermessi o in che cosa consistesse specificamente il vizio motivazionale. La Corte ha rilevato che la motivazione sul punto era sintetica ma adeguata e che il motivo non si confrontava in modo puntuale con essa.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro la motivazione relativa all'aumento di pena per continuazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una critica generica.
  • La motivazione del giudice di merito può ritenersi congrua anche se sintetica, quando dia conto in modo adeguato delle ragioni dell'aumento per continuazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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