Cassazione Penale, Ordinanza n. 09679/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la doglianza sull'aumento per continuazione era generica e non indicava gli elementi di fatto o di valutazione asseritamente trascurati nella decisione di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/05/2024. L'unico profilo dedotto riguardava la motivazione posta a fondamento dell'aumento di pena per continuazione: il ricorrente contestava l'argomentazione del giudice di merito, ma la censura era formulata in modo generico, senza indicare quali elementi di valutazione sarebbero stati pretermessi o in che cosa consistesse specificamente il vizio motivazionale. La Corte ha rilevato che la motivazione sul punto era sintetica ma adeguata e che il motivo non si confrontava in modo puntuale con essa.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro la motivazione relativa all'aumento di pena per continuazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una critica generica.
- La motivazione del giudice di merito può ritenersi congrua anche se sintetica, quando dia conto in modo adeguato delle ragioni dell'aumento per continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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