Cassazione Civile, Ordinanza n. 26522/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo ipotecario. Il mutuatario ha chiesto la condanna della banca alla restituzione di interessi e di altre somme corrisposte, assumendo che il finanziamento fosse usurario. In particolare, contestava: 1) l’irrilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, del costo di estinzione anticipata del mutuo; 2) la mancata inclusione nel TEG di una polizza infortuni/invalidità/morte stipulata contestualmente al mutuo; 3) la conseguente esclusione di tale polizza anche dal calcolo dell’ISC/TAEG. La Corte d’appello aveva respinto il gravame del mutuatario, che quindi proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 644 c.p., della legge antiusura e delle norme sulla prova presuntiva e sulla determinazione del costo del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il costo di estinzione anticipata non possa essere sommato agli interessi moratori per verificare il superamento del tasso soglia, perché non costituisce remunerazione del denaro ma corrispettivo dello scioglimento anticipato del rapporto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito devono essere conteggiate nel calcolo del TEG quando risultino collegate alla concessione del mutuo; nel caso concreto, la contestualità tra polizza e mutuo rendeva presunto tale collegamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 644 c.p.
disposizione antiusura richiamata per la determinazione del tasso soglia e per il computo degli oneri collegati al credito
art. 1 d.l. 394/2000
richiamato insieme alla disciplina antiusura per sostenere l’illegittimità del superamento del tasso soglia
L. 24/2001
citata come parte della disciplina antiusura
L. 108/1996
base normativa del sistema del tasso soglia antiusura
art. 2727 c.c.
richiamato per la prova presuntiva del collegamento tra polizza assicurativa e concessione del credito
art. 644, commi 1 e 5 c.p.
richiamato per la nozione di usura e per il calcolo dei costi rilevanti
art. 644, comma 4, c.p.
interpretato nel senso che nel TEG vanno incluse le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito
art. 2, par. 3 d.m. 8 luglio 1992
norma invocata per sostenere l’inclusione della polizza nel TAEG/ISC
d.m. Economia 6 maggio 2000
richiamato per il calcolo dell’ISC/TAEG
delibera CICR 4 marzo 2003
richiamata in relazione alla disciplina dell’ISC/TAEG e dei costi del credito
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usura bancaria non possono essere sommati al tasso di interesse oneri che non abbiano natura di remunerazione del capitale erogato, come il corrispettivo dovuto per l’estinzione anticipata del finanziamento.
- Le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere incluse nel calcolo del TEG quando risultino collegate alla concessione del finanziamento; tale collegamento può essere provato con qualsiasi mezzo e, se la stipula della polizza è contestuale all’erogazione del mutuo, il collegamento si presume.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e rende necessario un nuovo esame della fattispecie in fatto e in diritto, la decisione impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito competente.
- La contestualità tra la stipula di una polizza e la concessione del mutuo costituisce indice rilevante, ai fini antiusura, del nesso funzionale tra il costo assicurativo e l’operazione di finanziamento.
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