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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34204/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare (salvo l'esclusione di una specifica aggravante) deducendo: 1) travisamento e mancata valutazione corretta delle intercettazioni e, quindi, carenza dei gravi indizi in ordine all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e alla partecipazione personale; 2) mancanza del dolo richiesto per l'associazione e assenza di elementi che dimostrino la consapevolezza e la funzione stabile del ricorrente nel sodalizio (egli avrebbe lavorato come bracciante/operaio); 3) errata omessa qualificazione come «associazione minore" ai sensi del comma 6 dell'art. 74 (mancata dimostrazione che i fatti programmati fossero di lieve entità e riferibilità di ogni cessione al programma criminoso); 4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (mancata valutazione della personalità, dell'attualità del pericolo di recidiva, e sproporzione visto il tempo trascorso dai fatti). Inoltre la difesa ha prodotto, successivamente, una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Gela per altro capo (capo 28).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, non sia consentito rinnovare valutazioni puramente fattuali o una diversa interpretazione delle intercettazioni salvo che sussista violazione di legge specifica o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Caltanissetta che aveva valorizzato: ampie attività di intercettazione e di monitoraggio, riscontri probatori (sequestri, dichiarazioni del collaboratore), elementi organizzativi e operativi (linguaggio criptico, schede telefoniche intestate a terzi, incontri, divisione di ruoli, serre per coltivazione, gestione di una "cassa comune") e il ruolo del ricorrente nella coltivazione, custodia e trasporto di stupefacente nonché la sua posizione di fiducia nei confronti dei vertici. Sul punto cautelare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'attualità del pericolo di recidiva, desunto dalla gravità e ripetitività dei fatti, dalla personalità dell'indagato e dal casellario. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato istruzioni alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Citata come aggravante contestata al ricorrente; la Corte non entra nel merito della specifica aggravante qui contestata salvo che il Tribunale aveva già escluso tale aggravante e confermato il resto dell'ordinanza.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati di cui sono 'reati scopo' (detenzione/spaccio): i singoli episodi di detenzione e spaccio sono stati ritenuti reati scopo riconducibili al programma criminoso dell'associazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Fondamento normativo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce i requisiti (patto tra almeno tre persone, "affectio societatis", minimo livello organizzativo stabile, consapevolezza e partecipazione stabile) e conferma che tali requisiti possono essere provati anche tramite facta concludentia (contatti continuativi, mezzi, divisione dei compiti, sequestri, intercettazioni).

  • art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'"associazione minore"; la Corte ricorda che per ottenere tale qualificazione occorre dimostrare programmazione esclusiva di fatti di lieve entità e caratteristiche operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; il Tribunale ha correttamente escluso la qualificazione alla luce dell'intensità e continuità dell'attività accertata.

  • artt. 125, comma 3, 273, 291, 292 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione a vizio di motivazione e valutazione della gravità indiziaria; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per cassazione delle misure cautelari: occorre dedurre violazione di norme o manifesta illogicità, non semplice diversa valutazione dei fatti.

  • art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione (esigenze cautelari); la Corte ha confermato che il giudice può desumere il pericolo dall'entità e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio della duplice presunzione (ricorrenza esigenze cautelari e adeguatezza della misura massima in caso di gravi indizi); la Corte ha richiamato la presunzione e la necessità di elementi contrari prodotti dalla difesa per superarla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per spese e sanzione in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle incombenze della cancelleria in ordine agli atti da comunicare; la Corte ha ordinato gli adempimenti di rito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se si denuncia la violazione di norme di legge specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per una rinnovata valutazione dei fatti o per una diversa interpretazione non fondata su errori di diritto.
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) non è necessario un elevato grado di organizzazione: un'organizzazione minima, contatti continuativi, divisione di ruoli, mezzi dedicati o facta concludentia (intercettazioni, sequestri, incontri, linguaggio comune) possono essere sufficienti a fondare la sussistenza del vincolo associativo in sede cautelare.
  • La qualificazione come "associazione minore" (comma 6 art. 74) richiede prova che l'attività fosse limitata a fatti di lieve entità e che le modalità operative fossero incompatibili con reati di maggiore gravità; la semplice generica contestazione non è sufficiente.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono in primo luogo materia di merito: la Corte di legittimità può sindacare la loro valutazione solo se emergono profili di manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione del giudice di merito.
  • Sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) il giudice valuta sia elementi oggettivi (modalità del fatto, contesti) sia soggettivi (personalità, precedenti); il decorso del tempo non è di per sé dirimente se non emergono elementi concreti che superino le presunzioni a carico dell'indagato.
  • In situazioni analoghe, per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione la difesa deve proporre censure precise di diritto o dimostrare l'insussistenza logica e giuridica della valutazione probatoria (es. errori normativi, contraddizioni manifeste nella motivazione), non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti.

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