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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chirico Roberta impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Napoli del 9/2/2024 per presunta carenza di interesse. La difesa ha censurato la decisione sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto il sequestro non eseguito senza verificare d'ufficio se la mancanza dei verbali di esecuzione dipendesse dalla mancata apposizione del vincolo o dalla mancata trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 324, comma 3, c.p.p. Ha inoltre indicato che erano stati compiuti atti esecutivi e che i verbali del 26/3/2024 e del 15/4/2024 non erano stati trasmessi al riesame; inoltre la ricorrente aveva descritto specificamente il bene cui chiedeva la restituzione. La difesa ha poi depositato memoria con nuovi motivi.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Pur condividendo il principio secondo cui, se il sequestro non è stato eseguito, manca interesse all'impugnazione, la Corte ha rilevato che in sede di riesame l'onere di acquisire gli atti connessi (compresi i verbali di esecuzione) grava sugli uffici giudiziari e sull'autorità procedente ai sensi dell'art. 324, comma 3, c.p.p. Dall'istruttoria emergeva che, benché la Procura avesse segnalato che erano in corso gli adempimenti esecutivi, i verbali rilevanti non erano stati presi in considerazione dal Tribunale del riesame. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, con la trasmissione degli atti esecutivi affinché il riesame valuti il merito del decreto di sequestro.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 324, III comma, cod.proc. pen

    Stabilisce l'obbligo dell'autorità procedente di allegare e trasmettere al Tribunale del riesame i verbali relativi all'esecuzione del sequestro; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di tali atti sia a carico degli uffici giudiziari e che la mancata trasmissione non possa essere imputata automaticamente al ricorrente

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione normativa citata

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Ulteriore riferimento procedurale relativo al contraddittorio scritto nelle procedure di riesame

  • Giurisprudenza citata (criterio sull'interesse)

    Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018; Sez.6, n. 3465 del 22/10/2020; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017

    Principio consolidato secondo cui l'indagato non ha interesse a proporre riesame se il sequestro non è stato eseguito, perché in tal caso non vi è una lesione della sfera giuridica impugnabile; la Corte conferma il principio ma sottolinea l'obbligo di acquisizione degli atti esecutivi da parte degli uffici

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame per misure reali non grava sul ricorrente l'onere di produrre i verbali di esecuzione: spetta all'autorità procedente trasmettere tali atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p.
  • La semplice assenza dei verbali nel fascicolo non equivale automaticamente a mancata esecuzione del sequestro; il Tribunale del riesame deve verificare d'ufficio se la mancata trasmissione dipenda da omissioni dell'autorità procedente.
  • Se al momento della presentazione del riesame risultano atti esecutivi compiuti ma non trasmessi, il giudice del riesame deve richiedere e valutare tali verbali prima di dichiarare la carenza di interesse.
  • Solo quando sia accertata l'effettiva mancata esecuzione del sequestro l'indagato può essere privo di interesse al riesame; in caso contrario l'impugnazione è ammissibile e va esaminata nel merito.
  • Se il giudice di merito omette di acquisire atti dovuti per legge, la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame, consentendo la valutazione di merito una volta pervenuti gli atti mancanti.

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