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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12225/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La lite nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che era stata in precedenza ammessa al concordato preventivo e poi revocata dal Tribunale. La società ha impugnato il reclamo respinto dalla Corte d'appello, deducendo in cassazione due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 161, comma 2, e 173, comma 2, l.fall., sostenendo che il fallimento sarebbe illegittimo perché non preceduto da un autonomo decreto di revoca dell'ammissione al concordato; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 160 e 186-bis l.fall., contestando la qualificazione come "atti in frode" di alcuni pagamenti eseguiti mediante compensazione non autorizzata e sostenendo che tali atti non avrebbero inciso sulla possibilità di adempimento della proposta concordataria. La ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza dei rilievi sulla mancata realizzazione del piano, legati al venir meno della prospettiva di vendita rapida di un compendio immobiliare a un prezzo prefissato, per la mancata comparizione dell'offerente al rogito e la scadenza dell'offerta vincolante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza era priva di allegazione di uno specifico pregiudizio al diritto di difesa e, comunque, che i vizi processuali sono deducibili solo se si indica il concreto vulnus subito. Ha osservato che il decreto di inammissibilità o revoca del concordato non è autonomamente impugnabile e che le questioni sull'ammissibilità della proposta possono essere fatte valere con il reclamo contro la sentenza di fallimento. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura non si confrontasse con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato la revoca anche sulla constata impossibilità di realizzare il piano e adempiere la proposta, per il venir meno della prospettiva di vendita del compendio immobiliare, dopo il fallimento delle trattative e la mancata stipula del rogito da parte dell'offerente. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta per entrambi i motivi, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di specifico confronto con la decisione impugnata o per mancanza di allegazione del concreto pregiudizio.

  • art. 161, comma 2, legge fallimentare

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il fallimento non potesse essere dichiarato senza autonomo decreto di revoca dell'ammissione al concordato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.

  • art. 162, comma 2, legge fallimentare

    Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato o revoca l'ammissione non è autonomamente impugnabile.

  • art. 162, comma 3, legge fallimentare

    Le questioni attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato possono essere fatte valere con il reclamo contro l'eventuale sentenza di fallimento.

  • art. 173, comma 2, legge fallimentare

    Invocato quale base della revoca del concordato per atti in frode; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava anche su un'autonoma ratio relativa all'impossibilità di eseguire il piano.

  • art. 173, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamato con riferimento alla possibilità di revoca del concordato in presenza di impossibilità di realizzazione del piano e di esecuzione della proposta.

  • art. 160, legge fallimentare

    Citato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione degli atti in frode e la sostenuta clausola della maggior soddisfazione dei creditori.

  • art. 186-bis, legge fallimentare

    Citato nel motivo di ricorso con riferimento al concordato con continuità e alla logica della maggior soddisfazione dei creditori.

  • art. 163-bis, legge fallimentare

    Richiamato per la ricerca di altri interessati all'acquisto del compendio immobiliare, rimasta infruttuosa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte indica in modo specifico quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione, non essendo sufficiente lamentare un mero difetto di regolarità formale.
  • Nel sistema del concordato preventivo, il decreto di inammissibilità della domanda o di revoca dell'ammissione non è autonomamente impugnabile; le doglianze sull'ammissibilità della proposta possono essere fatte valere nel reclamo avverso la sentenza di fallimento eventualmente dichiarata.
  • In sede di ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata critica di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
  • La revoca del concordato può fondarsi non solo su condotte qualificabili come atti in frode, ma anche sull'accertata impossibilità di realizzare il piano e di adempiere la proposta quando venga meno la concreta prospettiva di esecuzione dell'operazione concordataria.
  • La contestazione della qualificazione di atti in frode non è decisiva se la decisione impugnata si regge anche su ulteriori elementi fattuali, quali l'assenza o l'inaffidabilità della documentazione contabile e l'oggettiva impossibilità di esecuzione del piano.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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