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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/890

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890 della Commissione, del 27 maggio 2019, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza la disciplina applicabile all’importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan, imponendo un certificato sanitario accompagnato dai risultati di campionamento e analisi per aflatossine. Contestualmente modifica il regime dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009 e le condizioni particolari di importazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. Vengono anche aggiornate le frequenze dei controlli per alcuni prodotti turchi, le autorità competenti autorizzate a firmare i certificati e vari codici di classificazione doganale.

Stabilisce condizioni particolari per l’importazione nell’Unione di arachidi provenienti dalla Gambia e dal Sudan, e modifica i regimi di controllo per alcuni alimenti/mangimi a rischio di aflatossine, oltre ad aggiornare talune voci e autorità competenti nei regolamenti UE nn. 669/2009 e 884/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a rischio di contaminazione da aflatossine, in particolare alle arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate originarie o provenienti dalla Gambia e dal Sudan. Incide inoltre sui controlli relativi ai fichi secchi e ad altri prodotti provenienti dalla Turchia, nonché sull’aggiornamento di alcune autorità competenti e codici NC/TARIC per prodotti provenienti da Brasile, Etiopia, Argentina, Azerbaigian e India. Sono escluse le partite destinate a privati per consumo o uso personale, nonché i campioni commerciali, di laboratorio o per fiere e le partite per fini scientifici non destinate all’immissione sul mercato, purché il peso lordo non superi 30 kg.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890: condizioni particolari per l’importazione di arachidi dalla Gambia e dal Sudan

Il regolamento interviene nel quadro della sicurezza alimentare dell’Unione per fronteggiare il rischio di contaminazione da aflatossine nelle importazioni di taluni prodotti di origine non animale. La Commissione richiama i controlli rafforzati già in atto da anni e la persistenza di non conformità, ritenendo necessario affiancare al regime di controlli ufficiali anche condizioni particolari di importazione per le arachidi provenienti da Gambia e Sudan.

Finalità e base normativa

Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e sul regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 15, paragrafo 5. La ratio dichiarata è la protezione della salute umana e animale nell’Unione mediante l’imposizione di requisiti documentali e analitici più stringenti per prodotti a rischio, in particolare per le arachidi originarie o provenienti dalla Gambia e dal Sudan.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i mangimi e gli alimenti di origine non animale soggetti a rischi di aflatossine. In particolare, per Gambia e Sudan si applicano alle seguenti merci:

  • arachidi con guscio;
  • arachidi sgusciate;
  • burro di arachidi;
  • arachidi altrimenti preparate o conservate.

Il testo incide inoltre sui fichi secchi provenienti dalla Turchia, su alcune categorie di nocciole e prodotti derivati dalla Turchia, nonché su determinate voci di Capsicum annuum e spezie provenienti dall’India. Sono aggiornate anche le autorità competenti di alcuni paesi terzi che rilasciano i certificati sanitari previsti dal regolamento (UE) n. 884/2014.

Regime speciale per le arachidi di Gambia e Sudan

L’intervento principale consiste nell’inserimento, nel regolamento (UE) n. 884/2014, delle arachidi provenienti da Gambia e Sudan tra i prodotti soggetti a condizioni particolari di importazione. Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario che attesti l’avvenuto campionamento e l’esecuzione delle analisi per la ricerca di aflatossine, nonché la conformità alla normativa dell’Unione. I risultati del campionamento e delle analisi devono essere allegati al certificato stesso.

Il regolamento conserva anche un livello accresciuto di controlli ufficiali alle frontiere, ma lo affianca a una misura documentale più incisiva per ridurre il rischio sanitario connesso a partite non conformi.

Esenzioni

Il nuovo testo dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 884/2014 chiarisce che il regime non si applica:

  • alle partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali; in caso di dubbio, la prova grava sul destinatario;
  • alle partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, purché non destinate all’immissione sul mercato;
  • alle partite spedite per fini scientifici.

Per tutte le ipotesi di esclusione è stabilito un limite massimo di peso lordo pari a 30 kg. La Commissione motiva tale scelta con la ridotta incidenza di rischio e con l’esigenza di evitare oneri sproporzionati e abusi.

Aggiornamento delle autorità competenti e dei certificati

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 884/2014 viene aggiornato per recepire le modifiche comunicate da Brasile, Etiopia, Argentina e Azerbaigian in relazione alle autorità competenti abilitate a firmare i certificati sanitari. Sono inoltre inserite le autorità competenti della Gambia e del Sudan, rispettivamente per i mangimi e alimenti provenienti da tali paesi.

Rafforzamento dei controlli su altri prodotti

Per i fichi secchi provenienti dalla Turchia, la frequenza dei controlli fisici e d’identità per aflatossine è aumentata dal 10% al 20%. La modifica si estende anche alle voci collegate dei prodotti a base di fichi e delle miscele contenenti fichi. Parallelamente, l’allegato II aggiorna la disciplina per le nocciole provenienti dalla Turchia, fissando una frequenza di controllo del 5% e includendo una gamma ampia di prodotti derivati, tra cui pasta di nocciole, nocciole preparate o conservate, farine e oli di nocciole.

Aggiornamento della nomenclatura doganale

Il regolamento adegua i codici NC/TARIC per alcune merci, in particolare:

  • Capsicum annuum e frutti essiccati del genere Capsicum provenienti dall’India;
  • pasta di nocciole;
  • fichi preparati o conservati, compresi i miscugli.

Tali aggiornamenti rispondono alla necessità di allineare il testo alle classificazioni doganali vigenti e alle modalità di commercializzazione dei prodotti.

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

L’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 viene modificato per sopprimere le voci relative alle arachidi provenienti da Gambia e Sudan, già soggette a controlli rafforzati, in quanto tali prodotti vengono assorbiti dal più specifico regime introdotto nel regolamento (UE) n. 884/2014.

Entrata in vigore e applicazione transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È prevista una disciplina transitoria: le partite di mangimi e alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data di entrata in vigore possono essere importate nell’Unione senza il certificato sanitario e senza i risultati del campionamento e delle analisi.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori, gli spedizionieri e i consulenti doganali, il regolamento implica un controllo preliminare della provenienza e della data di uscita dal paese terzo, oltre alla verifica della disponibilità del certificato sanitario e degli allegati analitici per le partite di arachidi da Gambia e Sudan. Per i prodotti turchi soggetti a rischio, occorre inoltre considerare l’aumento delle frequenze di controllo e l’aggiornamento delle voci doganali pertinenti.

Disposizioni principali

Nuove condizioni particolari per arachidi da Gambia e Sudan

L’articolo 2 inserisce nel regolamento (UE) n. 884/2014 le arachidi con guscio o sgusciate, il burro di arachidi e le arachidi altrimenti preparate o conservate, sia come mangimi sia come alimenti, originari o provenienti dalla Gambia e dal Sudan. Per tali partite è richiesto un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a campionamento e analisi per aflatossine e che risultano conformi alla normativa dell’Unione; i risultati del campionamento e delle analisi devono essere allegati al certificato.

Esenzioni dall’obbligo di certificazione

Il nuovo articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 884/2014 esclude dall’applicazione le partite destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali, con onere della prova in capo al destinatario in caso di dubbio. Sono inoltre escluse le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o per esposizione in fiere, non destinate all’immissione sul mercato, nonché quelle destinate a fini scientifici. Per tutte queste partite il peso lordo non può superare 30 kg.

Aggiornamento delle autorità competenti abilitate a firmare i certificati

L’articolo 2, paragrafo 2, aggiorna l’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 884/2014, sostituendo o integrando le voci relative a Brasile, Etiopia, Argentina, Azerbaigian, Gambia e Sudan. Per Gambia e Sudan sono indicate rispettivamente l’Autorità per la Sicurezza e la qualità alimentare e il ministero dell’Agricoltura e delle foreste.

Modifica del regime di controlli ufficiali del regolamento (CE) n. 669/2009

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. Le arachidi provenienti da Gambia e Sudan, già soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per aflatossine, sono soppresse dall’elenco perché assoggettate al nuovo regime specifico del regolamento (UE) n. 884/2014.

Incremento dei controlli sui fichi secchi provenienti dalla Turchia

L’allegato II modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 aumentando dal 10% al 20% la frequenza dei controlli fisici e d’identità per i fichi secchi provenienti dalla Turchia. La misura riguarda anche le voci collegate: miscugli di frutta a guscio o frutta secche contenenti fichi, pasta di fichi secchi, fichi secchi preparati o conservati, compresi i miscugli, e farine/semolini/polveri di fichi secchi.

Aggiornamento dei codici NC e delle voci di prodotto

L’allegato II aggiorna i codici NC per il Capsicum annuum, tenendo conto di recenti modifiche della nomenclatura, e aggiunge voci per pasta di nocciole e per fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli, in quanto tali prodotti sono commercializzati con i relativi codici. Vengono altresì aggiornate le voci per nocciole e prodotti a base di nocciole provenienti dalla Turchia, con frequenza di controllo del 5%.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le partite di mangimi e alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che hanno lasciato il paese di origine prima della data di entrata in vigore possono essere importate nell’Unione senza certificato sanitario né risultati del campionamento e delle analisi.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di alimenti e mangimiaflatossinecommercio estero

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