Cassazione Penale, Ordinanza n. 15405/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile in relazione a una vicenda di stupefacenti. Ha dedotto un vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, sostenendo di non essere consapevole dei comportamenti tenuti dal marito e contestando, in particolare, la riconducibilità a fini di spaccio della sostanza stupefacente sequestrata. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, assertivi e privi della necessaria specificità, perché sostanzialmente diretti a una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate in appello. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola logica e coerente, con particolare riguardo agli elementi che deponevano per una condotta consapevole e volontaria dell'imputata nella detenzione dello stupefacente e nella sua agevolazione rispetto alla condotta del marito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una sanzione pecuniaria.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Il superamento dei limiti tabellari non determina di per sé una presunzione di destinazione della droga a uso non personale; occorre una valutazione globale delle circostanze del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e critico rispetto alla motivazione impugnata; censure meramente assertive o riproduttive di doglianze già disattese dal giudice di merito sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto e delle prove: la richiesta di diversa ricostruzione del compendio probatorio trasforma impropriamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito.
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale o a spaccio va accertata mediante una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso; il solo dato quantitativo, anche se rilevante, non fonda da solo una presunzione decisiva.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per detenzione di stupefacenti, possono valorizzarsi indizi convergenti quali la disponibilità degli strumenti per il taglio, l'indicazione spontanea del luogo di rinvenimento della droga, la disponibilità delle chiavi dell'immobile e la consapevole agevolazione della detenzione altrui.
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