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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29519/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tributario in cui era stata accolta l'impugnazione proposta dalla società contro un atto di classamento e di aumento della rendita catastale relativo a numerose unità immobiliari site nel Comune di Valmontone, con decisione che aveva ritenuto improduttivi di reddito i posti auto coperti da pannelli fotovoltaici e aveva affermato, in sostanza, che alle aree non potesse essere attribuito alcun reddito potenziale né rendita catastale. La società, ritenendo che tale sentenza non fosse stata correttamente eseguita dall'Ufficio, aveva proposto giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992. La CTP aveva però dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Agenzia avesse ottemperato mediante annotazioni nella banca dati catastale. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 per mancato accertamento della mancata ottemperanza e per erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c. per travisamento del giudicato formatosi sulla sentenza da eseguire. L'Agenzia ha resistito eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso principale e, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che la sentenza da eseguire era autoesecutiva e quindi non era esperibile il rimedio dell'ottemperanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo che il giudizio di ottemperanza non fosse esperibile per dare esecuzione a una sentenza tributaria di annullamento avente effetti meramente caducatori e dunque autoesecutivi. Ha quindi rigettato il ricorso principale della società, cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso per ottemperanza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    "giudizio di ottemperanza"

    Il rimedio dell'ottemperanza è ammesso solo per dare esecuzione a sentenze tributarie esecutive che contengano specifiche prescrizioni da attuare; non è utilizzabile per sentenze di annullamento autoesecutive.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato va rispettato nei suoi esatti limiti oggettivi, senza attribuire alle parti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza da eseguire.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il corretto significato del giudicato; la Corte non lo valorizza autonomamente, poiché ritiene assorbente l'inammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società e dall'Agenzia.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare la soluzione processuale fondata sulla ragione più liquida e sull'economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno del criterio della ragione più liquida e della celerità del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile quando la sentenza da eseguire sia una sentenza di annullamento con effetti meramente caducatori, poiché tale pronuncia si esegue automaticamente mediante eliminazione dell'atto impugnato dal mondo giuridico.
  • Il giudizio di ottemperanza presuppone una sentenza esecutiva che contenga un comando ulteriore o specifiche prescrizioni da attuare; non può essere utilizzato per ottenere diritti nuovi o per rideterminare il contenuto sostanziale del giudicato.
  • L'accertamento del giudice dell'ottemperanza deve restare rigorosamente entro i confini oggettivi del giudicato, senza ampliare gli effetti della sentenza oltre quanto da essa effettivamente statuito.
  • In presenza di una questione processuale più liquida e dirimente, il ricorso incidentale della parte vittoriosa può essere esaminato con priorità anche se condizionato all'accoglimento del ricorso principale, in nome dell'economia processuale e della celerità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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