Sentenza n. 815/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio circa l'istanza di accreditamento della struttura DX s.r.l. (P.I. 03880580786) per l'assistenza domiciliare rivolta a persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, presentata dallo studio odierno ricorrente in data 02.12.2024, ai competenti uffici regionali a mezzo posta elettronica certificata e protocollata con n.1476747, il cui procedimento risulta tutt'oggi pendente e non concluso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente società a che la Regione Lazio concluda il procedimento di accreditamento con il contestuale rilascio da parte dell'amministrazione regionale del richiesto accreditamento a mezzo del provvedimento giuntale come previsto dall'art.14 della legge regionale n.4/2003; e per la conseguente condanna dell'amministrazione regionale intimata a provvedere al rilascio dell'indicato provvedimento di accreditamento a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale, come sopra precisato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DX S.R.L. l’11\1\2026: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione della Regione Lazio di sospensione del procedimento relativo al rilascio del provvedimento di accreditamento per assistenza domiciliare, prot. U.1231902 del 15.12.2025, pervenuto in pari data alla DX s.r.l., ad oggetto "L.r. n.4/2003 e s.m.i. Società DX s.r.l. - sospensione del procedimento relativo al rilascio del provvedimento di accreditamento per assistenza domiciliare"; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto al ricorrente; con conseguente reiterazione e aggiornamento delle domande già proposte con il ricorso introduttivo di: declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio circa l’istanza di accreditamento della struttura DX s.r.l. (P.I. 03880580786) per l’assistenza domiciliare rivolta a persona parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficiente, presentata dallo studio odierno ricorrente in data 02.12.2024, ai competenti uffici regionali a mezzo posta elettronica certificata e protocollata con n.1476747, il cui procedimento risulta tutt’oggi pendente e non concluso; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente società a che la Regione Lazio concluda il procedimento di accreditamento con il contestuale rilascio da parte dell’amministrazione regionale del richiesto accreditamento a mezzo del provvedimento giuntale come previsto dall’art.14 della legge regionale n.4/2003; e per la conseguente condanna dell’amministrazione regionale intimata a provvedere al rilascio dell’indicato provvedimento di accreditamento a mezzo di Deliberazione di Giunta Regionale, come sopra precisato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accreditamento per l'assistenza domiciliare e successivo provvedimento regionale di sospensione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio sull'istanza di accreditamento, presentata il 2 dicembre 2024, per lo svolgimento di assistenza domiciliare a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla conclusione del procedimento con il rilascio dell'accreditamento mediante deliberazione della Giunta regionale e la condanna dell'amministrazione a provvedere. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione regionale del 15 dicembre 2025, con cui la Regione ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del nuovo fabbisogno assistenziale, reiterando le domande originarie e chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio, rilevando che, dopo l'instaurazione del giudizio, la Regione ha adottato un provvedimento espresso di sospensione del procedimento, facendo venir meno l'inerzia oggetto della domanda sul silenzio. Il giudizio sui motivi aggiunti non è stato definito nel merito: il Collegio ha disposto la conversione del rito e ha fissato la camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per l'esame della domanda cautelare proposta contro il provvedimento di sospensione. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese relative al giudizio sul silenzio, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori, poiché il provvedimento espresso è stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 14 l.r. Lazio n. 4/2003
La disposizione è richiamata nell'oggetto delle domande della società quale base del rilascio dell'accreditamento mediante deliberazione della Giunta regionale; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, successivamente alla proposizione di un ricorso avverso il silenzio, determina l'improcedibilità della domanda diretta a far accertare l'illegittimità dell'inerzia, poiché viene meno il silenzio oggetto del giudizio.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è autonomamente lesivo, le relative censure devono essere proposte mediante motivi aggiunti; il giudizio può essere convertito, con fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare.
- L'adozione del provvedimento espresso soltanto dopo l'instaurazione del giudizio sul silenzio giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese relative a tale giudizio, anche se la domanda è dichiarata improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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