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Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del Provvedimento - -OMISSIS-Amm.va emesso dal Questore della Provincia di Alessandria in data -OMISSIS-, notificato il 28 novembre 2025 alla ricorrente, con il quale sono state sospese “le licenze prot. -OMISSIS-, per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari vari, pasticceria, bevande e super alcolici e di agibilità e autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti in luogo aperto al pubblico, rilasciate dal Comune di Sale rispettivamente in data 26.10.1984 e in data 4.10.1984, modificate entrambe in data 6.03.2018 con pratica -OMISSIS-, a -OMISSIS-” a decorrere dal giorno successivo alla notifica.

Giustizia amministrativa202503288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Alessandria di sospensione per quindici giorni delle licenze per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande e per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione delle licenze adottata ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che il contraddittorio avrebbe potuto consentire l’individuazione di criticità e regole di comportamento alternative. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione, travisamento e mistificazione dei fatti, sviamento e difetto di proporzionalità, contestando la rilevanza, l’effettività e il riscontro dei singoli episodi di violenza, aggressione e rissa richiamati dal Questore e sostenendo che la sicurezza privata del locale aveva contribuito a prevenire l’escalation degli eventi. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 9 l. 287/1991 e il difetto di proporzionalità, chiedendo la riduzione della durata della sospensione, ritenuta eccessiva e inutilmente afflittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la sospensione delle licenze per quindici giorni. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha rilevato che il potere previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, sicché l’omissione del contraddittorio può essere giustificata; in ogni caso, il vizio formale non determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché la ricorrente non ha indicato circostanze specifiche che, se rappresentate nel procedimento, avrebbero potuto incidere sull’an o sul quantum della misura. L’Amministrazione ha inoltre dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, anche in ragione della recrudescenza degli episodi nei mesi di ottobre e novembre 2025 e della necessità di intervenire con sollecitudine. Quanto alle contestazioni istruttorie e motivazionali, il Collegio ha ritenuto rilevanti i dodici episodi di violenza, aggressione e rissa verificatisi in meno di un anno, sei dei quali concentrati tra l’11 ottobre e il 16 novembre 2025, alcuni culminati nel ferimento di persone. Tali fatti sono stati considerati sintomatici di una situazione di pericolo incontrollato e adeguatamente riscontrati dai documenti e dai controlli delle forze dell’ordine. È stata esclusa la rilevanza della mancanza di responsabilità diretta della società, poiché la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. non è sanzionatoria, ma preventiva e volta a tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico. Anche la durata di quindici giorni è stata ritenuta proporzionata e non irragionevole, considerata la reiterazione degli episodi, la loro gravità, la preminenza degli interessi pubblici e l’ampia discrezionalità del Questore; tale durata rientra inoltre nel limite normalmente previsto dall’art. 9 l. 287/1991. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

    La norma contempla tre autonome fattispecie legittimanti la sospensione: tumulti o gravi disordini nell’esercizio; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Il potere ha finalità preventive e cautelari, è esercitabile sulla base del mero pericolo e non richiede la responsabilità del titolare dell’esercizio.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e il ricorrente non indichi elementi specifici che avrebbero potuto incidere sulla decisione.

  • art. 9 l. 287/1991

    La sospensione prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S. è, normalmente, non superiore a quindici giorni.

    La durata di quindici giorni costituisce il limite normalmente previsto per la sospensione e, nel caso concreto, è stata ritenuta proporzionata alla reiterazione e gravità degli episodi.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendo i presupposti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare.

Massime di principio

  • Il potere del questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare: è sufficiente l’accertamento di un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, senza necessità di dimostrare una responsabilità sanzionabile del titolare dell’esercizio.
  • La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. può essere legittimamente fondata sulla reiterazione e concentrazione temporale di episodi di violenza, aggressione o rissa verificatisi nel locale, soprattutto quando alcuni eventi abbiano causato il ferimento di persone e risultino riscontrati dai controlli delle forze dell’ordine.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo alla sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è giustificabile per la natura preventiva e cautelare del potere; in ogni caso, il vizio formale non comporta annullabilità se l’Amministrazione prova che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e il privato non indica specifiche circostanze potenzialmente decisive.
  • Il sindacato giudiziale sulla valutazione del questore in materia di sospensione di licenze per ragioni di pubblica sicurezza resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza, in ragione dell’elevata discrezionalità del potere.
  • La durata della sospensione, entro il limite normalmente previsto dall’art. 9 l. 287/1991, è legittima quando risulta coerente con la gravità e la reiterazione degli episodi e con la preminenza delle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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