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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35063/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, nato a Bari il 29 settembre 1963, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25 marzo 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza. I motivi di ricorso, compreso quello indicato come sesto, sono stati giudicati genericamente formulati e non consentiti in sede di legittimità: riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, contestando la ricostruzione delle emergenze processuali e proponendone una lettura alternativa. Il ricorso investiva inoltre il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, anche per la loro genericità, non consentiti in sede di legittimità e meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, le cui argomentazioni sulla responsabilità per resistenza erano giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con gli atti e prive di manifeste incongruenze logiche. La diversa lettura proposta dalla difesa era soltanto alternativa a quella motivatamente accolta in merito. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono state ritenute non scrutinabili in cassazione, essendo la motivazione sufficiente e non illogica e avendo esaminato le deduzioni difensive. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriori importi o statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle emergenze processuali proponendo una ricostruzione alternativa a quella accolta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata è coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Sono inammissibili le censure generiche o meramente ripetitive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non consentono il sindacato di legittimità quando la decisione di merito è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata alle deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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