Cassazione Penale, Ordinanza n. 35063/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, nato a Bari il 29 settembre 1963, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 25 marzo 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza. I motivi di ricorso, compreso quello indicato come sesto, sono stati giudicati genericamente formulati e non consentiti in sede di legittimità: riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, contestando la ricostruzione delle emergenze processuali e proponendone una lettura alternativa. Il ricorso investiva inoltre il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, anche per la loro genericità, non consentiti in sede di legittimità e meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, le cui argomentazioni sulla responsabilità per resistenza erano giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con gli atti e prive di manifeste incongruenze logiche. La diversa lettura proposta dalla difesa era soltanto alternativa a quella motivatamente accolta in merito. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono state ritenute non scrutinabili in cassazione, essendo la motivazione sufficiente e non illogica e avendo esaminato le deduzioni difensive. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriori importi o statuizioni.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle emergenze processuali proponendo una ricostruzione alternativa a quella accolta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata è coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
- Sono inammissibili le censure generiche o meramente ripetitive di questioni già puntualmente esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non consentono il sindacato di legittimità quando la decisione di merito è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata alle deduzioni difensive.
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