Sentenza n. 4317/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1057/2024 del 29 ottobre 2024 del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1057/2024, recante condanna del Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1057/2024, assumendone il passaggio in giudicato e deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza aveva condannato l'amministrazione ad attribuire alla ricorrente 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico, ossia la carta del docente, oltre alle spese processuali. È stata chiesta l'adozione dell'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva dedotto alcun impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: trattandosi di giudizio avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il Ministero è stato condannato a corrispondere una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando tale misura non sia manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura organizzativa ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può contestualmente predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta individuando il responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione obbligata.
- Su richiesta della parte, l'ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito da una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; quando l'ottemperanza riguarda il pagamento di una somma di denaro, la penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di circostanze impeditive dell'esecuzione, non preclude l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti non contestata.
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