Sentenza n. 7866/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento dei seguenti atti: - provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 4^ Divisione prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 22 aprile 2025 avente ad oggetto “Esito giudizio di avanzamento per il 2024” (doc. 1); - nota del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 4^ Divisione prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 2 maggio u.s. (doc. 2); - il verbale della Commissione Ordinaria di Avanzamento dell’Esercito n. 4 del 18 marzo 2025 (doc. 3); - nonché ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, II° Reparto 4^ Divisione M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-del 22 maggio 2024 (doc. 4) e del richiamato Decreto Dirigenziale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, II° Reparto 4^ Divisione, atto Sipad n. -OMISSIS-del 23 maggio 2024, recante la promozione dei Capitani del ruolo normale dell’Esercito per l’anno 2024 al grado di Maggiore (doc. 5); - ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare II Reparto 4^ Divisione del 29 maggio 2025 (doc. 6) e dell’ivi menzionato Decreto Dirigenziale atto Sipad n. -OMISSIS-del 21 maggio 2025 relativo alla promozione dei Capitani del ruolo normale dell’Esercito per l’anno 2025 al grado di Maggiore (doc. 7); - di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio ancorché allo stato sconosciuto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2024, con i relativi verbali e atti di promozione dei pari grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al giudizio di avanzamento dell’Esercito per l’anno 2024, comprendenti l’esito del giudizio, una successiva nota ministeriale, il verbale della Commissione Ordinaria di Avanzamento e, ove occorrente, gli atti dirigenziali e i decreti di promozione dei Capitani del ruolo normale al grado di Maggiore per gli anni 2024 e 2025. Il testo disponibile non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nelle more del giudizio, il ricorrente è stato promosso al grado di Maggiore per l’anno 2024 e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo esclusivamente per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la promozione del ricorrente al grado di Maggiore per l’anno 2024 avesse eliminato l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero della Difesa sulla base delle valutazioni già svolte nell’ordinanza cautelare del 17 ottobre 2025, integralmente richiamata ma non riprodotta nel testo. Il Ministero è stato condannato a rifondere Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato e spese generali nella misura del 15%.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, la promozione del ricorrente al grado di Maggiore ha eliminato l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente mediante l’adozione di un atto o comportamento satisfattivo, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, attraverso una valutazione prognostica dell’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse proseguito.
- Il giudice può fondare la decisione sulle spese anche mediante il richiamo alle valutazioni già espresse in una precedente ordinanza cautelare, purché tali valutazioni siano individuabili e pertinenti alla prognosi di soccombenza.
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