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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza a) ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 601/2024 pubblicata il 23/10/2024 (RG n. 1522/2023) con la quale il Tribunale di Ivrea sez. Lavoro - ha accertato il diritto del docente Andrè Bonaccorsi di fruire - per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 - del beneficio finanziario dell'importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di Andrè Bonaccorsi l'importo complessivo di € 1.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi. - ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare a Andrè Bonaccorsi la somma lorda di € 403,29 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202503101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto al docente l'accredito di somme sulla Carta elettronica e il pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto del docente a beneficiare, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, di complessivi 1.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, oltre agli interessi, nonché il diritto al pagamento di 403,29 euro lordi a titolo di differenze retributive, anch'essi maggiorati degli interessi legali. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato sulla Carta elettronica gli importi dovuti, insistendo tuttavia per l'esecuzione della sentenza quanto alle differenze retributive e ai relativi interessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente all'accredito degli importi sulla Carta elettronica, poiché tale parte del giudicato era stata eseguita. Ha invece ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea quanto al pagamento delle differenze retributive e degli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione dopo l'inutile decorso del termine assegnato. Ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione dell'esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso, con liquidazione di 800 euro oltre accessori, distrazione in favore del difensore antistatario e refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esegue la parte del provvedimento oggetto di contestazione; la disposizione è stata applicata limitatamente all'accredito sulla Carta elettronica.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta solo parziale del titolo comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già eseguita, mentre il giudice deve ordinare l'adempimento per le statuizioni ancora ineseguite.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato; essa decorre dalla notificazione della decisione di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • L'esecuzione solo parziale del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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