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Ordinanza

Ordinanza n. 866/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del mod. 209 relativo all' istanza PNA/L/Q/2022/102794 di rilascio del N.O. al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 24/06/2025, ma regolarmente notificato in data 23/01/2026 a seguito di pec di riscontro della Questura di Napoli, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202601314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del modello 209 relativo all'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli, emesso il 24 giugno 2025 e notificato il 23 gennaio 2026, con cui era stato revocato il modello 209 relativo all'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso, presumibilmente sostenendo l'avvenuta conoscenza del provvedimento attraverso notifiche effettuate a indirizzi PEC acquisiti nel corso del procedimento. In sede cautelare il ricorrente ha fatto valere l'effettivo svolgimento di attività lavorativa dapprima con il datore originario e successivamente con altra datrice di lavoro, circostanza rappresentata all'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento e documentata mediante modelli Unilav. Ha inoltre contestato l'inerzia dell'Amministrazione protrattasi per un considerevole periodo e la conseguente irragionevole imputazione a suo carico degli effetti pregiudizievoli del decorso del tempo, sostenendo che l'Autorità avrebbe dovuto valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare ha ritenuto non dirimente, ai fini della prova della piena conoscenza e della tempestività del ricorso, la notificazione a indirizzi PEC acquisiti durante il procedimento, poiché non risultava comprovata una specifica elezione di domicilio del ricorrente presso tali indirizzi. Ha attribuito rilievo all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con il datore originario e, successivamente, con altra datrice di lavoro, fatto già rappresentato nel procedimento prima dell'adozione dell'atto. Ha inoltre ravvisato profili di irragionevolezza nell'aver l'Amministrazione posto a carico del ricorrente l'alea del decorso del tempo dopo un proprio comportamento inerte. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la notificazione di un provvedimento amministrativo a un indirizzo PEC acquisito nel corso del procedimento non dimostra necessariamente la piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, quando non risulti comprovata una specifica elezione di domicilio del destinatario presso quell'indirizzo.
  • Quando l'Amministrazione, dopo un periodo di inerzia, adotta un provvedimento pregiudizievole valorizzando il decorso del tempo a carico dello straniero, deve valutare in concreto se tale decorso sia imputabile al richiedente e non può irragionevolmente trasferirgli l'alea derivante dalla propria inerzia.
  • La previa rappresentazione all'Amministrazione dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa con un datore diverso da quello originario, adeguatamente documentata, costituisce una circostanza rilevante che deve essere considerata nella valutazione della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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