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Sentenza

Sentenza n. 4429/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 4934 del 28 novembre 2023, in materia di carta elettronica del personale docente;

Giustizia amministrativa202505195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione lavoro n. 4934 del 28 novembre 2023, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il giudice ordinario aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuto l'adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, accreditando sulla Carta elettronica della ricorrente l'importo dovuto per i tre anni scolastici, oltre agli interessi legali riconosciuti dal giudice ordinario. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all'interno della struttura, stabilendo che, in caso di ulteriore inerzia e previa comunicazione della perdurante inottemperanza, provveda agli atti necessari entro i successivi sessanta giorni. Le eventuali spese della funzione commissariale, quantificate in euro 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa, sono poste a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di euro 700,00 oltre accessori per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella decisione, uno dei presupposti per procedere in via di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • DPCM 28 novembre 2016

    La sentenza del giudice ordinario, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza, aveva previsto che i buoni elettronici fossero utilizzabili secondo le modalità e condizioni stabilite dal DPCM.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del giudicato, fissando un termine per adempiere e indicando le concrete attività necessarie a soddisfare la pretesa riconosciuta nel titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla comunicazione della perdurante inottemperanza e ponendo a carico dell'amministrazione le eventuali spese commissariali.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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