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Sentenza

Sentenza n. 1737/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze di diniego di condono edilizio n. 1550/2021 del 15 luglio 2021; - di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, fra cui l'ordine di demolizione delle opere oggetto della domanda di condono edilizio.

Giustizia amministrativa202101133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento di circa 5 mq e ad alcune modifiche interne ed esterne, connesso all'ordine di demolizione delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 1987 una domanda di condono per sanare un ampliamento e alcune modifiche edilizie, in parte realizzati per errore su un'area di proprietà comunale. Il Comune aveva negato il condono per la mancata produzione dell'atto di disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente l'uso del suolo, richiesto dall'art. 32 della l. 47/1985. La ricorrente deduceva l'illegittimità del diniego per eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che la deliberazione consiliare comunale con cui era stata approvata, seppure condizionatamente, la permuta tra i terreni comunali e quelli della parrocchia costituiva atto idoneo a dimostrare la disponibilità dell'ente proprietario. Deduceva inoltre che il Comune avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento di permuta, presupposto rispetto alla conclusione del procedimento di condono.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di condono. Il provvedimento è stato ritenuto contraddittorio rispetto alla precedente deliberazione del Consiglio comunale, con la quale lo stesso Comune aveva approvato, sia pure subordinatamente all'allineamento dello strumento urbanistico e alla determinazione del valore dei beni, la proposta di permuta finalizzata a risolvere proprio le problematiche emerse nel procedimento di condono. L'amministrazione non poteva quindi negare il condono per l'assenza dell'atto di disponibilità senza prima rimuovere in autotutela la deliberazione consiliare oppure concludere negativamente il procedimento di permuta, eventualmente per l'impossibilità di realizzare le condizioni previste. In base all'effetto conformativo, il procedimento di condono dovrà essere definito soltanto dopo la conclusione del subprocedimento relativo alla permuta. Il TAR ha inoltre rilevato l'inerzia pluriennale della Direzione Patrimonio e ha affermato l'onere di entrambe le parti di attivare i rimedi necessari per superarla, richiamando anche la possibile responsabilità civile nei rapporti reciproci. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Atto di disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione.

    La disponibilità dell’ente proprietario dell’area costituisce documentazione rilevante nel procedimento di condono; tuttavia, quando l’amministrazione abbia già adottato un atto deliberativo diretto a regolarizzare la situazione mediante permuta, il diniego non può essere fondato sulla sua mancanza senza previamente definire o rimuovere tale atto.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Un’amministrazione non può adottare un diniego fondato sull’assenza di una determinata disponibilità o autorizzazione quando un proprio precedente atto, adottato dall’organo competente, abbia espresso la volontà di regolarizzare proprio quella situazione e il relativo procedimento sia ancora pendente.
  • Prima di definire negativamente un procedimento amministrativo in contrasto con un precedente atto favorevole o preparatorio dell’amministrazione, occorre rimuovere quell’atto in autotutela oppure concludere negativamente il procedimento da esso avviato, dando conto delle ragioni che impediscono la realizzazione delle condizioni previste.
  • Quando la definizione di un procedimento amministrativo dipende dalla conclusione di un subprocedimento incidentale già avviato dall’amministrazione, il procedimento principale non può essere concluso prescindendo dall’esito del subprocedimento.
  • L’annullamento giudiziale di un provvedimento adottato in contraddizione con un precedente atto amministrativo produce un effetto conformativo che impone all’amministrazione di riesaminare la domanda rispettando la sequenza procedimentale indicata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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