Sentenza n. 726/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione a un’altra società del ruolo di promotore e del diritto di prelazione nell’ambito di una proposta di partenariato pubblico-privato, nonché dichiarazione di non validità della proposta del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del consiglio di amministrazione dell’ente resistente che aveva assegnato a un’altra società il ruolo di promotore e il connesso diritto di prelazione previsto dall’art. 193, comma 6, del d.lgs. 36/2023. Sono stati inoltre impugnati la determina con cui la proposta di partenariato pubblico-privato del consorzio era stata ritenuta non più valida e il verbale della commissione esaminatrice che aveva preso atto della relativa nota, ritenendo la proposta non più valida perché il nuovo direttore generale non ne riconosceva la paternità. Il ricorso era diretto all’annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse; dal testo non risultano ulteriori motivi esaminati nel merito.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 26 maggio 2026 e dell’adesione sostanziale dell’ente resistente in udienza. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate: la ricorrente non aveva insistito per la loro rifusione e l’ente resistente aveva spontaneamente emendato la lex specialis in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 193, comma 6, d.lgs. 36/2023
diritto di prelazione di cui al comma 6 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023
È richiamato quale fondamento del diritto di prelazione connesso all’assegnazione del ruolo di promotore nell’ambito della proposta di partenariato pubblico-privato; la norma non è stata interpretata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, presa d’atto dall’amministrazione resistente nel corso della discussione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando non residui una concreta utilità dalla decisione di merito.
- La spontanea modifica della lex specialis da parte dell’amministrazione, intervenuta in conseguenza di una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, può concorrere a giustificare la compensazione delle spese quando il ricorrente non insista per la loro rifusione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →