Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 464 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - Irretroattività D.Lgs. n. 175/2014 - E' annullabile l'accertamento alla persona giuridica estinta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio sosteneva che l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, qualificabile secondo la sua tesi come norma processuale, fosse applicabile anche alle società cancellate dal Registro delle imprese prima della sua entrata in vigore. La disposizione prevede che, per gli accertamenti e le riscossioni fiscali, l'estinzione della società produca effetti soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Nel caso concreto, tuttavia, la società era stata cancellata il 21 febbraio 2013, anteriormente alla riforma.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 abbia natura sostanziale, poiché incide sulla posizione debitoria del contribuente, e non possa quindi essere applicato retroattivamente a una società già estinta prima della sua entrata in vigore. È stato inoltre escluso che la norma abbia natura interpretativa. L'Ufficio è stato condannato al rimborso delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi 900 euro.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014

    L'estinzione della società oggetto di accertamento o riscossione ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La disposizione è stata qualificata come norma sostanziale, non processuale, e quindi non applicabile retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 2495 del codice civile

    Disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e la successione nei rapporti e nei debiti della società estinta.

  • Principio di irretroattività

    Una norma sostanziale che aggrava o modifica la posizione debitoria del contribuente non può incidere retroattivamente su situazioni già definite secondo la disciplina vigente al momento della cancellazione.

  • Principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto

    Il contribuente deve poter fare affidamento sugli effetti giuridici della cancellazione della società secondo la normativa vigente in quel momento; una successiva estensione temporale della responsabilità fiscale non può colpire retroattivamente tale situazione.

  • Cassazione, sentenza n. 19142 del 2016

    Ha escluso che l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 abbia natura interpretativa o efficacia retroattiva.

  • Cassazione, sentenza n. 9094 del 2017

    La decisione non è stata ritenuta contrastante con l'orientamento precedente, poiché riguardava la successione dei soci in un giudizio tributario già pendente e non un accertamento notificato a una società già estinta prima dell'emissione dell'atto.

Massime di principio

  • La disciplina che prolunga gli effetti fiscali dell'estinzione di una società deve essere applicata, in linea generale, solo alle cancellazioni avvenute dopo la sua entrata in vigore, salvo una chiara e valida previsione retroattiva.
  • Quando una norma incide sull'esistenza della responsabilità tributaria o sull'ammontare e sulla permanenza del debito, essa ha natura sostanziale anche se collocata in una disciplina apparentemente procedurale.
  • Un avviso di accertamento notificato a una persona giuridica già cancellata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 può essere annullabile, se l'Ufficio fonda la legittimazione della società sulla proroga quinquennale introdotta dalla riforma.
  • La situazione è diversa se la cancellazione avviene durante un giudizio già pendente: in tal caso possono operare le regole sulla successione processuale dei soci o sulla prosecuzione del processo, senza che ciò implichi necessariamente la validità di un accertamento originariamente notificato a una società già estinta.
  • Nelle controversie analoghe occorre verificare cronologicamente la data di cancellazione della società, la data di entrata in vigore della norma e la data di emissione e notificazione dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.