Ordinanza n. 383/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - dell’Ordinanza sindacale “atto n. ords 28” del 12.07.2024, comunicata in data 16.07.2024, emessa ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, (all. 1); - di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposti e susseguenti, nonché, ove occorra, in ragione dell’esplicito riferimento all’impugnativa nella stessa contenuta, della comunicazione di avvio del procedimento del 09.04.2024 (all. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
La controversia
Una società privata ha impugnato un'ordinanza sindacale del Comune, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, nonché gli atti presupposti e conseguenti e, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, con indicazione di eventuali atti o fatti sopravvenuti e della necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso sulla legittimità dell'ordinanza sindacale. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e segnalare eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori istruttorie; le amministrazioni devono fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, traendo dal comportamento processuale un'implicita ma inequivoca manifestazione di disinteresse alla decisione.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
È la base normativa indicata per l'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata; il TAR non ne ha esaminato la concreta applicazione.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte onerata della dichiarazione di interesse ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali dell'ordinanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione processuale dell'inerzia della parte in relazione alla permanenza dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia la cui attualità deve essere verificata, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori imponendo alla ricorrente di aggiornare la situazione e alle amministrazioni di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti rilevanti.
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